Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17130 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17130 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIMEOLI LUIGI N. IL 06/05/1973
avverso l’ordinanza n. 2798/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
26/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consi gliere
ktte/sentite le conclusioni del PG Dott.
cLk

1,

)e

pu\.e

1)

Uditi difensor Avv.;
jtQ&

o (ittiL l Q

uck

gu)

Ug ruuLA-,e,,, –

je

flat.utioLL
i(e4]…tA

Data Udienza: 26/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 giugno 2015 il Tribunale di Napoli, investito ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello presentato da Simeoli Luigi
avverso l’ordinanza emessa dal giudice dibattimentale che aveva respinto
l’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere in relazione
alle ordinanze emesse dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 13 luglio 2013
(art. 416 bis cod. pen.), 23 gennaio 2014 (vicende urbanistiche), 5 giugno 2014
(art. 12 quinquies legge 306 del 1992), reati questi ultimi aggravati dall’art. 7

dall’istruttoria dibattimentale non erano emersi elementi che consentissero la
rivalutazione degli elementi indiziari, ovvero delle esigenze cautelari, in quanto le
dichiarazioni di tale Perrone Roberto erano sostanzialmente omogenee a quelle
rese in precedenza ed erano già state prese in considerazione per l’emissione
dell’ordinanza cautelare.

2. Il Tribunale del riesame, individuando profili di contraddittorietà del
ricorso, riteneva che correttamente il giudice dibattimentale, avendo comunque
affrontato il tema della gravità indiziaria, avesse concluso che le dichiarazioni dei
collaboratori non presentavano elementi di novità.
Interamente trascritto il contenuto della precedente decisione resa della fase
del riesame dell’ordinanza genetica, il collegio cautelare osservava che il
collaboratore aveva confermato il ruolo di Luigi Simeoli, quale gestore delle
attività del padre, e di conseguenza di quelle del clan Polverino, anche se con
esso non aveva contatti. Sia le dichiarazioni del Perrone che quelle degli altri
collaboratori erano sovrapponibili a quelle rese nel corso delle indagini e non
mutavano il quadro indiziario. Era persistente la presunzione assoluta disposta
dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., che non era venuta meno per il fatto che
le società di famiglia fosse sottoposta a sequestro, ovvero che i sodali fossero
tutti detenuti, in quanto non dimostrative della rescissione dei legami con
l’organizzazione criminosa ovvero che dette circostanze rendessero impossibile a
Simeoli di fornire il suo contributo all’organizzazione. Al contrario, la mancata
composizione del contrasto in ordine alle pendenze economiche tra il clan e i
Simeoli determinava l’attualità dei rapporti.

3. Avverso quest’ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a
mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento per erronea
applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione
sull’apprezzamento e la valutazione delle prove acquisite in dibattimento;
violazione di legge sulla gravità indiziaria; mancanza di motivazione sulla
1

della legge 203 del 1991. A ragione della decisione, il Tribunale rilevava che

sussistenza delle esigenze cautelari; sulla specifica posizione di Simeoli Luigi;
sulla permanenza delle esigenze cautelari per i reati diversi da quelli per cui
sussisteva la presunzione assoluta.
Per quanto attiene alla specifica posizione del ricorrente, i difensori
rimarcano che il collaboratore Perrone Roberto aveva precisato che quando il
padre Antonio parlava con esponenti del clan i figli, tra cui Luigi, uscivano fuori.
Nessun elemento a carico era emerso dalle dichiarazioni di altri dichiaranti che si
ritengono essere generiche e inconsistenti, non idonee ad indicare un contributo

causale offerto dal ricorrente al clan. Vi era quindi la prova, che il giudice del
riesame avrebbe dovuto valutare, che seppur Luigi Simeoli gestiva l’azienda
familiare, egli era escluso dai discorsi mafiosi. In ogni caso, la distanza
temporale dei fatti rispetto alla decisione cautelare era tale da escludere le
esigenze cautelari, atteso che fin dal 2006 la famiglia Simeoli era estranea al
clan Polverino che li aveva estromessi da tutti i discorsi imprenditoriali,
esprimendo minacce di morte. Era venuta meno quindi la presunzione assoluta
dell’adeguatezza della misura cautelare; il Tribunale aveva omesso di motivare in
ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari anche per quei reati per i quali
non vigeva detta presunzione assoluta.

CONSIDERATO IN DIRTTTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto. Osserva il Collegio che, come si legge
nell’ordinanza del riesame, pur avendo formalmente il ricorrente delimitato
l’ambito delle sue richieste alla “nuova valutazione delle esigenze cautelari”, in
realtà si assiste, anche in questa sede di legittimità,

ad un costante

scivolamento verso la gravità indiziaria, mirando, attraverso la riproduzione
delle dichiarazioni dibattimentali, a prospettare una versione del fatto diversa e
alternativa a quella posta a base del provvedimento impugnato. L’ambito del
giudicato cautelare, ossia della efficacia preclusiva di natura endoprocessuale
delle ordinanze che applicano misure cautelari adottate dal tribunale in sede di
riesame o di appello, nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di
ricorso contro tali ordinanze o in sede di ricorso per saltum contro il
provvedimento applicativo della misura, impone di non poter discutere
nuovamente in merito alla gravità indiziaria, potendo ulteriori questioni essere
proposte solo in caso di “successivo apprezzabile mutamento del fatto” idoneo a
consentire la revoca per inidoneità degli indizi (così Sez.3, n. 2132 del
21/5/1997, P.M. in proc. Mesic Rv. 208305 e Sez. 1, n. 23624 del 12/12/2013,
Mannarino, Rv. 259612).
2. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha esaminato gli esiti
delle dichiarazioni assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale in corso,
2

/

esprimendo la propria valutazione con motivazione ampia ed adeguata, e come
tale non censurabile nella presente sede di legittimità, circa il fatto che tali
elementi non abbiano il carattere di novità rispetto alla ricostruzione dei fatti
ascritti, carattere essenziale per smentire gli elementi probatori posti a base
dell’accusa e quindi tali elementi non sono idonei a modificare il quadro cautelare
a carico dell’imputato, superando il giudicato cautelare in merito alla gravità
indiziarla, formatosi in relazione alle pronunce sulla custodia cautelare del
ricorrente.

3. Il Tribunale ha valutato che, pur non avendo contatti diretti con il clan, il
ricorrente aveva apportato un contributo causale alla vita del medesimo quale
gestore delle società del padre, nelle quali il clan Polverino aveva una diretta
interessenza avendovi investito propri capitali. Del resto, la diretta
partecipazione del ricorrente alle vicende che riguardavano l’associazione trova
diretta conferma nell’episodio riportato nel ricorso, laddove il dichiarante in
dibattimento menziona che fu Luigi Simeoli a portare a Polverino Giuseppe
750.000 euro in cambiali a titolo di restituzione di quanto il gruppo Simeoli si era
impossessato ai danni del clan Polverino, ciò dimostrando la conoscenza che
Simeoli aveva dei contrasti in corso. Le deduzioni e le doglianze espressi dal
ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione, si
sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito e implicano una ricostruzione
della vicenda diversa da quella eseguita con l’ordinanza impugnata, con una
diversa lettura delle prove, prospettando una revisione del giudizio di merito
compiuto dal riesame incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha
fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non
può, quindi, estendersi all’esame e alla valutazione degli elementi di fatto
acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al
quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della
ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa
(Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402; ric. Dessimone; Sez. III, 12 febbraio
1999 n. 3539, ric. Suini; Sez. III, 14 luglio 1999 n., ric. Paone; Id., 12 novembre
1999 n. 3560, ric. Drigo; Sez. VII, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni).
4.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale con motivazione non

manifestamente illogica ne ha valutato la sussistenza in assenza della prova
della rescissione del vincolo associativo e della permanenza dei rapporti con
l’associazione per conto della quale aveva operato. Quanto al significato da
attribuire al decorso del tempo per i reati per cui non vige la presunzione
assoluta di pericolosità, la censura mossa nel ricorso è generica non indicando le
ragioni specifiche per cui questo elemento, in sé di valore neutro, dovrebbe
assumere incidenza sulla sussistenza delle esigenze cautelari per i reati aggravati
3

ix

Trasmessa copia ex art.
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
a,. 11.2 6 APR.

dall’art. 7 L. 203/91NTritarosita petaftrò

lin-plicitamente deducibile dalla

circostanza che i reati sono stati commessi da soggetto inserito organicamente
nell’associazione.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA