Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17130 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17130 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Indelicato Natale, nato a Marsala il 01/01/1949

avverso la sentenza del 14/12/2016 del Tribunale di Marsala

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
uditi per l’imputato l’avv. Alessandro Casano, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 dicembre 2016 il Tribunale di Marsala ha condannato
Natale Indelicato alla pena di euro 3000 di ammenda per il reato di cui agli artt.
5, comma 1, lett. b) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto personalmente ricorso per
cassazione con un motivo di impugnazione.

Data Udienza: 21/03/2018

2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che il reato era stato
commesso il 26 novembre 2009, per cui ben prima della sentenza impugnata era
maturata la prescrizione quinquennale, di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen..
In ragione di ciò, la sentenza andava senz’altro annullata.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del
ricorso.

4. Il provvedimento impugnato andrà annullato senza rinvio, per essere il
reato contestato estinto per intervenuta prescrizione.
4.1. Vero è, al riguardo, che l’accertamento del reato risale al 26 novembre
2009, mentre la sentenza impugnata è stata pronunciata dal Tribunale di
Marsala il 14 dicembre 2016. Il decreto di citazione a giudizio risale al 28 agosto
2013.
4.1.1. Ciò posto, stante l’avvenuta interruzione della prescrizione e tenuto
conto delle norme di cui agli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2, cod. pen., il
quinquennio prescrizionale stabilito per i reati contravvenzionali andava in ogni
caso a scadere il 26 novembre 2014, ben prima della decisione impugnata.
Né la situazione appare diversa anche nell’eventuale ipotesi di calcolo dei
periodi di sospensione della prescrizione, rispettivamente dal 9 febbraio 2015 al
20 aprile 2016, nonché dall’8 luglio 2016 al 14 dicembre 2016. Da un lato la
prescrizione era ormai maturata; dall’altro, comunque, il termine sarebbe venuto
a scadenza nel mese di luglio 2016, sempre in un momento anteriore alla
pronuncia del Giudice marsalese.
4.2. La prescrizione del richiamato reato, eccepita nel presente giudizio (cfr.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), è senz’altro
ampiamente intervenuta.
Né, in proposito, sussistono le condizioni per pronunciare ictu °cui/ sentenza
di assoluzione a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U,
n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; da ult., ex plurimis, Sez. 3,
n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236), quantunque lo
stesso ricorrente nulla abbia dedotto al riguardo.
6. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinv) io per essere il
reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Così deciso in Roma il 21/03/2018

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