Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17129 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17129 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATINO CIRO N. IL 25/06/1982
AMBRA BENIAMINO N. IL 05/02/1987
avverso l’ordinanza n. 3373/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
23/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADE TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
CAtetAgu,”

qiuk

9

112k.
0(

(IL

Ì

o Wt t Qk

OA

L

Udit i difensor Avv.;

l(mA . c,.t
Q

Qb,kb

teckg ,(,.. L o teft.

Data Udienza: 26/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 giugno 2015 il Tribunale di Napoli, investito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli con cui veniva applicata la misura della custodia in carcere
nei confronti di:
– Catino Ciro, in ordine ai reati di cui al capo c) (recte, capo b) – commesso
in Napoli, con condotte perduranti all’attualità – relativo ad ipotesi di
associazione mafiosa contigua al clan dei Mazzarella, finalizzata all’esercizio di

al traffico di stupefacenti e alla gestione di numerose piazze di spaccio di eroina,
cocaina, hash(sh ed altre sostanze stupefacenti, al controllo del territorio
attraverso la repressione violenta dei contrasti interni, al conseguimento di
ingiusti profitti e vantaggi destinati al sostentamento delle famiglie ed al
mantenimento dei detenuti; ed al capo e), associazione per delinquere commessa in Napoli almeno sino al giugno 2013- finalizzata al traffico e allo
spaccio di sostanze stupefacenti;
Ambra Beniamino per i reati di cui ai capi a), associazione per delinquere di
tipo mafioso – commessa in Napoli, dal marzo 2013 con condotte perduranti
all’attualità- promossa, diretta ed organizzata dal clan Giuliano, quale
appartenente al sottogruppo facente capo al gruppo Brunetti, finalizzata
all’esercizio di attività illecite nel settore dell’estorsione ai danni di imprenditori e
commercianti; al traffico di stupefacenti e alla gestione di numerose piazze di
spaccio di eroina, cocaina, hashish ed altre sostanze stupefacenti, al controllo del
territorio attraverso la repressione violenta dei contrasti interni, al
conseguimento di ingiusti profitti e vantaggi destinati al sostentamento delle
famiglie ed al mantenimento dei detenuti; w) violenza e resistenza a pubblico
ufficiale, aggravati dall’art. 7 della legge 203 del 1991, commessi in Napoli il 29
giugno 2013.

2. Ricostruita sulla base delle attività di indagine effettuata dalla squadra
mobile della questura di Napoli la guerra di camorra che aveva investito il
territorio napoletano tra il gruppo facente capo alla famiglia Giuliano,
operante nella zona di Forcella e quello facente capo alla famiglia MazzarellaDel Prete, operante nella zona della Maddalena ma, con il declino del gruppo
Giuliano, estesosi alla fine degli anni 90 insieme ai fratelli Del Prete nel
quartiere di Forcella, il Tribunale evidenzia che, dopo il ferimento di Catino
Emanuele, affiliato al gruppo Del Prete, avvenuto il 1 marzo 2013 ad opera di
Ferraiuolo Maurizio appartenente al gruppo Stolder, uscito sconfitto nella
guerra contro i Giuliano ma che rivendicava pretese sul quartiere dopo l’uscita
1

attività illecite nel settore dell’estorsione ai danni di imprenditori e commercianti,

di scena di questi ultimi, vi era stata una aggregazione di forze che aveva
portato all’affermazione di un nuovo gruppo composto da Amirante-BrunettiSibillo-Giuliano, definitivamente affermatosi su quello contrapposto
Mazzarella-Del Prete. Dopo il citato ferimento di Catino Emanuele erano state
attivate intercettazioni telefoniche e ambientali presso la sala colloqui dei
luoghi di detenzione di alcuni indagati e, in particolare, dal mese di dicembre
2013 presso l’abitazione dei fratelli Antonio, Guglielmo e Luigi jr Giuliano che
avevano fatto emergere i reati contestati con l’ordinanza cautelare. Il

dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, ritenute intrinsecamente
attendibili, convergenti tra loro, corredate da riscontri esterni
individualizzanti.

3. Per Ciro Catino, inserito nell’associazione diretta ed organizzata da Del
Prete Salvatore, il Tribunale del riesame in relazione alla contestazione
associativa evidenziava le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Atid
Yassir e Russomagno Salvatore ed i colloqui intercettati in carcere tra Del
Prete Salvatore ed il cognato Baldassarre Antonio. Ciro Catino era stato
riconosciuto fotograficamente da Atid, che lo aveva indicato come soggetto
spacciatore, gestore con i fratelli di una piazza di spaccio. Sapeva che Catino
era stato operato al cervello per un tumore, ma non quale ruolo avesse nello
spaccio. Russomagno aveva indicato Ciro Catino come gestore di una piazza
di spaccio a Forcella, unitamente ai fratelli Emanuele e Lino. I due fratelli
erano armati e lo stesso collaboratore aveva ricevuto una pistola da Emanuele
Catino. Quale riscontro, il riesame richiama conversazioni in cui, a seguito
dell’agguato subito da Emanuele, Pasquale Catino, trovandosi in ospedale
insieme al fratello Ciro, adottava misure per prevenire attentati ai loro danni
e cercava di organizzare una reazione per vendetta.
Anche per quanto riguardava l’associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti, il riesame richiamava le convergenti dichiarazioni di
Russomagno e Atid, riscontrate da intercettazioni interamente trascritte, da
cui si evinceva che Pasquale Catino, avvalendosi del fratello Ciro per le
consegne, aveva ripetuti contatti con soggetti finalizzati alla vendita di
stupefacente, indicato con il termine convenzionale di “magliette”, termine
che già il collaborante Atid aveva indicato essere utilizzato con altri come
sinonimo di cocaina. Ulteriore riscontro il riesame individuava nelle
conversazioni intercettate nell’abitazione dei Giuliano in relazione all’episodio
che aveva coinvolto Lucenti.

2

compendio probatorio è individuato nelle conversazioni intercettate e nelle

4. Per quanto attiene Ambra Beniamino, in relazione alla fattispecie
associativa il Tribunale del riesame richiamava le conversazioni telefoniche
intercettate con Brunetti Ciro e con Salvatore Casaburi (pagine 30-47),
indicative della partecipazione di Ambra alla raccolta di quote estorsive nei
confronti dei commercianti della Maddalena e della preoccupazione
manifestata per- la presenza di forze di polizia. In tale contesto si era
verificata anche l’aggressione di Ambra ad opera di soggetti di San Giovanni.
In relazione al capo w), il riesame rimarcava come l’episodio in

camorra interrotto dall’accesso delle forze di polizia, e come esso
confermasse il reato associativo.

5. Sul punto delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame evidenziava
la presunzione assoluta in relazione al reato di cui all’art. 416 bis; per il reato
di cui all’art. 74 d.p.r. 309 del 1990, contestato a Catino, non emergevano
specifici elementi da cui evincere la mancanza di esigenze cautelari o
l’adeguatezza di misure meno afflittive, attesa comunque la pericolosità
dell’associazione camorristica di riferimento. Sia per Ambra che per Catino la
documentazione lavorativa e sanitaria prodotta non aveva nessuna incidenza,
in quanto per entrambi l’agire illecito si era realizzato nel periodo indicato
nella documentazione stessa.

6. Avverso quest’ordinanza Catino e Ambra hanno proposto personalmente
ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
3.1. Catino articola promiscuamente inosservanza ed erronea applicazione
della legge; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La motivazione del riesame ricalcava quella del G.i.p. e non aveva valutato
che nell’interrogatorio di garanzia Catino aveva affermato l’estraneità ai reati
addebitatigli, in quanto impegnato nel lavoro ben remunerato di pizzaiolo. Il
collaborante Atid non aveva saputo specificare il ruolo da lui svolto nello
spaccio. Il riesame aveva valorizzato il litigio occorso tra il fratello Pasquale e
Lucenti, quando era stato soltanto inconsapevole accompagnatore del fratello. Il
fratello Emanuele era stato colpito da appartenenti al gruppo Giuliano e questo
escludeva ogni cointeressenza tra i Catino ed i Giuliano. Nella contesa con il
Lucenti egli aveva esortato il fratello ad andar via.
3.2. Ambra Beniamino deduce promiscuamente erronea applicazione
dell’art. 416 bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Era carente il
requisito del vincolo associativo stabile e duraturo, avendo egli avuto rapporti
solo con Casaburi Salvatore. L’attività estorsiva posta in essere da Ambra era
3

contestazione fosse avvenuto il 29 giugno 2013, nel corso di un summit di

durata soltanto pochi mesi. Le conversazioni intercettate erano intercorse con
soggetti con cui aveva un vincolo di amicizia e nessun collaboratore lo aveva
indicato come facente parte del sodalizio criminoso. Evidenzia episodi a suo dire
probanti dell’estraneità al consorzio (controlli di polizia del 29 maggio,
intercettazione n. 45 del 25 maggio). In merito alla qualificazione come summit
dell’episodio di cui al capo w) evidenzia che in quella circostanza egli era stato
convocato per spiegare le ragioni della sua aggressione avvenuta quel 29
maggio. Il quadro indiziario era carente e non giustificava la misura cautelare

la prova che le condizioni di salute non erano compatibili con la ricostruzione
accusatoria; la documentazione lavorativa, inoltre, dava prova di aver rescisso i
legami con l’organizzazione mafiosa di cui era ritenuto l’intraneo. Era quindi
stata data la prova idonea a superare la presunzione assoluta di adeguatezza
della misura cautelare carceraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Catino è inammissible per la genericità che lo connota; quello
di Ambra è manifestamente infondato.
Giova rammentare che, ai fini dell’emissione di una misura cautelare
personale, per “gravi indizi di colpevolezza” ex art. 273 cod. proc. pen., devono
intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che,
contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della
corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la
responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e
tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il
prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità,
fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio
ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. 6, 06/07/2004, n. 35671).Ed
invero, il sindacato di legittimità in tema di provvedimenti cautelari deve limitarsi
al riscontro dell’esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, nel
senso che deve sussistere la coordinazione logica tra le varie proposizioni della
motivazione e che devono essere rispettate le norme del codice di rito in
relazione alla sussistenza dei presupposti normativi per l’emissione del
provvedimento cautelare, senza alcuna possibilità di rivalutare, in questa sede,
le emergenze delle indagini, essendo limitati i vizi denunciabili in sede di
legittimità, quanto alla motivazione, alla mancanza di questa o alla
contraddittorietà o alla illogicità risultante dal testo ovvero da altri atti
specificamente indicati nei motivi di gravame.

4

applicata. Attraverso la documentazione medica prodotta il ricorrente aveva dato

2. Deve, inoltre, essere ribadito, che la valutazione del peso probatorio
degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale
valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza,
adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono
inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la
motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle
circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo
compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle

dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di
logicità, peraltro, deve rimanere «all’interno» del provvedimento impugnato, non
essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi
indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate ed è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine
di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal
testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

3. Ciò posto, nel caso in esame, quanto alla posizione di Ciro Catino, i giudici
di merito legittimamente, attesa la fase processuale in atto, hanno dato conto
dei gravi indizi di colpevolezza richiamando le convergenti dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, che lo avevano indicato come gestore di fatto, insieme
al fratello Lino, di una piazza di spaccio a Forcella per conto dell’altro fratello
Emanuele, traendo riscontro sia dalle conversazioni telefoniche concernenti
consegne di “magliette” -articolo di cui, osserva il riesame, i fratelli Catino non
fanno commercio-, in cui era coinvolto anche Ciro Catino, sia da quelle intercorse
mentre Lino e Ciro Catino si trovavano in ospedale per trovare il fratello
Emanuele ferito, relative alla predisposizione di un gruppo armato per
fronteggiare una ipotetica minaccia. Logicamente, quindi, in questa ottica, i
giudici di merito hanno valorizzato anche l’intervento di Catino Ciro nell’episodio
dello scontro con Lucenti.
Nel contestare questa conclusione, il ricorrente si limita a negare i fatti
contestati, non contrastando quanto affermato dai collaboratori e offrendo,

5

ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico

quanto all’episodio Lucenti, una diversa valutazione dei dati fattuali su cui è
fondato il convincimento espresso in sede di merito.
4. Inammissibili e con valutazioni di puro fatto sono i motivi proposti da
Ambra Beniamino.
4.1. Quanto alla fattispecie associativa, i giudici di merito hanno riportato le
conversazioni telefoniche ritenute assolutamente indicative della costante
partecipazione di Ambra alle operazioni di raccolta delle quote estorsive sotto la
direzione di Ciro Brunetti e unitamente a Salvatore Casaburri (colpito dalla

tante, Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) per la quale, in
tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del
linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato,
è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae
al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime
di esperienza utilizzate. Nel caso in esame, come emerge dal provvedimento
impugnato in cui dette conversazioni risultano estesamente richiamate, delle
stesse è stata data una interpretazione coerente con i dati letterali e
ineccepibilmente riferita, avuto riguardo alla fase cautelare, ad attività
riconducibili ai delitti contestati. Trattandosi di attività costituente uno degli
“oggetti sociali” dell’associazione è irrilevante che, come sostiene il ricorrente,
essa si sia svolta per due mesi. A tacere che il periodo indicato è quello delle
intercettazioni, laddove la contestazione focalizza l’inizio dell’associazione nel
marzo 2013 “con perdurante attualità”, osserva il Collegio che l’art. 416 bis cod.
pen. – come del resto l’art. 416 dello stesso codice – incrimina chiunque fa parte
della associazione. L’inquadramento del delitto associativo tra i reati permanenti,
con riguardo al singolo compartecipe, promana dalla considerazione che
l’accordo associativo crea un vincolo permanente, per la consapevolezza di
ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare con contributo
causale alla realizzazione di un duraturo programma criminale che ha termine
solo nel caso (oggettivo) della cessazione della consorteria criminale
(scioglimento, incorporazione o debellazione della compagine) ovvero nei casi
(soggettivi), concernenti i singoli associati, (oltre che della morte) del recesso o
della esclusione del compartecipe, positivamente acclarati. E a nulla, pertanto,
rileva la carenza “di ulteriori comportamenti omogenei alle finalità del sodalizio”
da parte dell’associato (“In tema di associazione di stampo mafioso (art. 416
«bis» cod. pen.), la rottura del vincolo associativo che lega taluno al
sodalizio criminoso, con i conseguenti effetti sul piano della configurabilità dei
reati realizzati dal sodalizio e del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art.
8 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può
6

medesima ordinanza cautelare). Va richiamata quella giurisprudenza (tra le

avvenire o attraverso lo speciale contributo di collaborazione prestato agli organi
di giustizia oppure attraverso la dissociazione dall’organismo malavitoso, vale a
dire attraverso la prestazione di un’attività di segno contrario a quella
associativa, consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio
delinquenziale, essendo irrilevante per l’ordinamento giuridico un’abiura o
un’altra forma di manifestazione di pentimento rilevante nel solo contesto
culturale mafioso. (Sez. 5, n. 22897 del 27/04/2001 – dep. 06/06/2001, Riina S.
e altri, Rv. 219436).

argomentazioni difensive in merito.
4.2. Quanto alla contestazione di cui al capo w), alla dettagliata
ricostruzione dell’episodio riportata nell’ordinanza ai fogli 26 – 27, il ricorrente si
limita a indicare le ragioni per cui era stata indetta una riunione, ma non
contesta di aver tenuto il comportamento attivo correttamente ricondotto
nell’ordinanza alla fattispecie della resistenza.

5. Quanto alla ricorrenza del parametro indicato dall’art. 275, comma 3,
cod. proc. pen., l’ordinanza appare congruamente motivata, con richiami a
specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti. Il ricorrente, come esattamente
rilevato dal riesame disattendendo le argomentazioni difensive, ha tenuto i
comportamenti incriminati in costanza della stessa situazione -di malattia e
lavorativa- addotta a dimostrazione della rescissione dei legami con
l’associazione, così dimostrando la necessità della misura applicata come la
misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, e
l’inidoneità delle altre misure meno afflittive.

6. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento nonché ciascuno al versamento in
favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in
Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere
che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità” (Corte Cost. 186/2000).
La Cancelleria è incaricata di eseguire gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.
att. c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000,00 alla
7

Situazioni estranee al caso in esame, di tal che sono irrilevanti le

Cassa delle Ammende. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA