Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17129 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17129 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lombardo Vincenzo, nato a Tripi il 20/02/1957

avverso la sentenza del 21/09/2016 della Corte di Appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 settembre 2016 la Corte di Appello di Messina ha
confermato la sentenza del 9 settembre 2015 del Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto, in forza della quale Vincenzo Lombardo era stato condannato alla pena,
sospesa, di mesi quattro di arresto ed euro 300 di multa per il reato di cui all’art.
718 cod. pen..
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione
con un motivo di impugnazione.

Data Udienza: 21/03/2018

2.1. In particolare, è stata dedotta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, attesa la mancata adeguata motivazione del provvedimento di
condanna.
Al riguardo, il ricorrente ha sottolineato che, se certa risultava la presenza
dei videopoker nel club gestito dal ricorrente, non vi era la prova che si trattasse
di effettivi giochi d’azzardo, e che le macchinette fossero effettivamente
utilizzate, la motivazione risultando così apparente.

ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Vero è, in relazione all’unico motivo di ricorso, che, ai fini
dell’accertamento del reato di esercizio di giuochi d’azzardo è necessaria la prova
dell’effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, dell’effettivo svolgimento di un
gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria,
dell’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in
tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per
l’esercizio del gioco d’azzardo (Sez. 3, n. 25032 del 02/03/2016, Kaci, Rv.
267193; cfr. altresì Sez. 3, n. 21639 del 06/05/2010, Acquarulo, Rv. 247643).
4.2. Ciò posto, il provvedimento impugnato ha dato anzitutto conto, facendo
proprie le considerazioni svolte dal Tribunale barcellonese, che le macchine
rinvenute nel locale seminterrato, adeguatamente nascosto alla vista, della sala
giochi gestita dal ricorrente “non apparivano conformi alle vigenti disposizioni
normative, non rispondendo ai requisiti tecnici del decreto dirigenziale
dell’A.A.M.S. del 20.1.2004, e rientravano tra quelle che avrebbero dovuto
essere distrutte entro il 31.5.2004”. Allo stesso tempo la Corte territoriale ha
osservato che l’utilizzo dei macchinari, per fini di lucro, doveva ritenersi in
concreto dimostrato, senza necessità di ricorrere ad una perizia, in
considerazione dell’avvenuto rinvenimento di somme di denaro in tutti gli
apparecchi funzionanti, laddove non poteva ,riconoscersi consistenza alla tesi
difensiva secondo cui il denaro, 445 euro, sarebbe stato custodito negli
apparecchi a mo’ di salvadanaio, nonostante il protratto mancato utilizzo dei
medesimi apparecchi.
4.2.1. Entrambi i rilievi non sono stati fatti oggetto di alcuna censura, dal
momento che il ricorrente ha inteso limitarsi a contestare l’affermazione secondo
cui la collocazione dei macchinari in ambienti separati dalla sala giochi sarebbe

2

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del

stata significativa dell’intenzione dell’imputato di celarne la presenza, proprio in
ragione della loro risaputa natura illegale.
4.2.2. Il ricorso si pone quindi in insufficiente confronto con la ratio della
decisione impugnata, che aveva complessivamente desunto la responsabilità del
ricorrente tanto dalla recondita collocazione dei macchinari (“corretta, peraltro,
appare l’osservazione del giudice di prime cure…”),

quanto dagli ulteriori

richiamati elementi, in ordine ai quali invece l’impugnazione non spende parola.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, non può quindi

conseguente inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 21/03/2018

Il Consigliere estensore
!audio Cerro

Il Presidente
Vito Di Nicola
/.ArtArt-t.
.

che concludersi nel senso della manifesta infondatezza dell’impugnazione, con la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA