Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17128 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17128 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DREKAJ ARJAN N. IL 24/03/1978
avverso il decreto n. 239/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 26/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
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lette/se le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Drekaj Arjan ha presentato personalmente ricorso per cassazione avverso
il decreto emesso in data 19 maggio 2014 dal presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torino che ha dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione
anticipata speciale di cui al D.L. n. 146/2013, conv. nella L. n. 10 del 21/2/2014,
e ne chiede l’annullamento. Il ricorrente deduce di aver interamente espiato la
parte di pena ostativa e richiama la sentenza di questa Corte che ritiene legittimo

2. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto raccoglimento del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi che il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torino non poteva adottare il provvedimento previsto dall’art.
666, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, la dichiarazione di inammissibilità de
plano, disciplinata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è ammessa soltanto in
presenza dì condizioni processuali tassative, riscontrate le quali è legittima
l’emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal
procedimento in camera di consiglio. Questa Sezione ha già avuto occasione di
affermare il seguente principio di diritto: «In tema di procedimento di
sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere
emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, secondo comma, cod. proc. pen.,
soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi
giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste
direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le
decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al

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dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle
tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del
giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del
Tribunale di sorveglianza» (cfr. Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, dep.
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2. Tali considerazioni processuali impongono l’annullamento senza rinvio del

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provvedimento impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Torino perché decida sul reclamo proposto nell’interesse di
Drekaj.
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la scissione del cumulo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.

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