Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17128 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17128 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
nel procedimento nei confronti di
Cheikh Mousstapha, nato in Dakar (Senegal) il 07/04/1977

avverso la sentenza del 10/11/2016 del Tribunale di Benevento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 novembre 2016 il Tribunale di Benevento ha
condannato Mousstapha Cheikh, concesse le attenuanti generiche e con confisca
e distruzione di quanto in sequestro, alla pena, sospesa, di mesi due giorni dieci
di reclusione ed euro 240 di multa per i reati, uniti dal vincolo della
continuazione, di cui agli artt. 171-ter d.lgs. 22 aprile 1941, n. 633, 474 e 648,
comma 2, cod. pen..

Data Udienza: 21/03/2018

2.

Avverso il predetto provvedimento il Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per
cassazione con un motivo di impugnazione.
2.1. Il ricorrente ha osservato che la pena detentiva e quella pecuniaria
risultavano inferiori al minimo edittale previsto per uno dei reati satellite, ossia
per quello di cui all’art. 171-ter d.lgs. 633 del 1941.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’accoglimento del

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
4.1. E’ principio consolidato che, in tema di continuazione tra reati diversi,
l’individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite
invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore
a quella irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale
maggiore nel minimo, con la conseguenza che, in presenza di due reati puniti
con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà
liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per
essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l’altra
violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale
maggiore nel minimo (da ult. Sez. 3, n. 6828 del 17/12/2014, dep. 2015, Seck,
Rv. 262528). Infatti, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee
sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della
continuazione, l’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il
reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’irrogazione di una pena
inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939
del 28/02/2013, Ciabotti e altro, Rv. 255348; conf. in parte qua, Sez. U, n. 15
del 26/11/1997, dep. 1998, Varnelli, Rv. 209487).
4.2. In specie, il provvedimento impugnato non si è attenuto a siffatti
principi, individuando come reato più grave il delitto di cui all’art. 648, comma 2,
cod. pen., ed irrogando una pena comunque inferiore a quanto previsto nel
minimo in relazione all’ipotesi di cui all’art. 171-ter cit. (reclusione da sei mesi a
tre anni, multa da euro 2.582 ad euro 15.493), fattispecie che pure prevede
l’applicazione di pene accessorie.
In ogni caso, poi, per detto reato satellite la fattispecie di particolare tenuità
non è stata ravvisata né ritenuta nella sentenza impugnata.
4.3. Alla stregua delle assorbenti considerazioni che precedono, pertanto, la
sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed

ricorso, e quindi l’annullamento con rinvio.

all’applicazione delle pene accessorie, e rinviata per nuovo esame su tali punti
alla Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
ed all’applicazione delle pene accessorie e rinvia per nuovo giudizio sui predetti
punti alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma il 21/03/2018

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