Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17127 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17127 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
CRISTOFARO ANTONIO N. IL 07/06/1985
avverso l’ordinanza n. 179/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 21/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 26/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 21 novembre 2014, la Corte di appello di
Catanzaro rigettava la richiesta, formulata ai sensi dell’art. 168 comma 1 c.p.,
del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale
della pena concesso a Antonio Cristofaro con la sentenza 2 maggio 2007 del
Triunale di Roma per aver il medesimo riportato una successiva condanna con la
sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 193 del 2013. Con richiamo alla
giurisprudenza della Corte costituzionale, la Corte di appello rilevava che al

solo nelle ipotesi di revoca di diritto e non anche in caso di beneficio concesso in
violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., che costituiva motivo di
impugnazione. Al momento della condanna la precedente concessione della
sospensione condizionale era conoscibile, anche perché era stata contestata la
recidiva infraquinquennale.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di
Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza per violazione
di legge. Deduce l’erroneità della motivazione per non aver l’organo giudicante
considerato che la revoca operava di diritto in base all’art. 168 comma 1 n. 1
cod. pen.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare senza rinvio il

provvedimento impugnato disponendo la revoca del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per la seguente ragione. Il principio evocato dal
giudice dell’esecuzione non trova applicazione in questa fattispecie in quanto la
revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa non
è facoltativa, ma opera di diritto. Il provvedimento di revoca previsto dall’art.
168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente, gli
effetti di diritto sostanziale risalgono “de jure” al momento in cui si è verificata la
condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da
essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della
caducazione del beneficio già avvenuta “ope legis” al momento del passaggio in
giudicato della sentenza attinente al secondo reato. La sospensione condizionale
concessa dal Triunale di Roma il 2 maggio 2007, irrevocabile il 31 maggio 2007,
trova titolo legittimo di revoca nella condanna alla pena di anni due e mesi otto
di reclusione inflitta con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 4 giugno

1

giudice dell’esecuzione era consentita la revoca della sospensione condizionale

2013, irrevocabile il 27 maggio 2014, per il delitto commesso in S. Marco
Argentano il 5 dicembre 2011, quindi nei cinque anni di operatività del beneficio.
L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla
sospensione condizionale della pena, di cui va disposta la revoca.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla sospensione

2/5/2007, irrevocabile il 31.05.2007. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 625 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.

condizionale -che revoca- concessa con sentenza del Tribunale di Roma del

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