Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17127 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17127 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
De Cillis Domenico, nato a Bisceglie il 05/01/1949

avverso la sentenza del 20/02/2017 del Tribunale di Trani

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 febbraio 2017 il Tribunale di Trani ha condannato
Domenico De Cillis, quale titolare dell’omonimo panificio, rosticceria e pizzeria
corrente in Ruvo di Puglia, alla pena di euro 4000 di ammenda, con confisca e
distruzione di quanto in sequestro ed operata la riduzione per il rito, per il reato
di cui agli artt. 5, comma 1, lett. b) e 6, comma 3, della legge 30 aprile 1962, n.
283.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto personalmente ricorso per
cassazione con un articolato motivo di impugnazione.

Data Udienza: 21/03/2018

2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che la condotta, comunque
negligente, aveva interessato minime quantità di prodotti, anche destinati all’uso
personale, per cui detta negligenza non avrebbe escluso la buona fede. Né era
stata accertata l’idoneità delle modalità di conservazione a creare pericolo di
danno alla salute.
Infine non era stata giustificata la mancata concessione delle attenuanti
generiche, laddove poi non era stata spiegata la mancata concessione della
chiesta sospensione condizionale della pena.

ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
4.1. L’art. 5, comma 1, lett. b) della legge 30 aprile 1962, n. 283 invero
prevede che “È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri
dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:… b) in
cattivo stato di conservazione”. Al riguardo, l’art. 6 della legge prevede che
“salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni …
dell’articolo .5 sono puniti con l’arresto … o con l’ammenda”.
In proposito, il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in
cattivo stato di conservazione, previsto dall’art. 5, lett. b) cit., è configurabile
quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a
determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento, senza che
rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di
reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il
prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura
(Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Torcetta, Rv. 264990). Allo stesso tempo,
integrano il reato altresì la preparazione di alimenti in violazione delle
disposizioni sulla tracciabilità della materia prima (Sez. 3, n. 31035 del
09/06/2016, Greco, Rv. 267378), ovvero anche il congelamento del prodotto
effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è
riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma
anche alle modalità estrinseche con cui si realizza (Sez. 3, n.. 15094 del
11/03/2010, Greco, Rv. 246970).
4.2. Al riguardo, il ricorrente ha ammesso un comportamento “certamente
negligente, ma allo stesso tempo sicuramente colposo”,

per cui “si poteva

parlare di una generica negligenza e/o superficialità.., che in ogni caso non
avrebbe escluso la…buona fede”.

Allo stesso tempo, non poteva peraltro

2

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del

”ritenersi sufficiente la mera presunzione della inidoneità delle modalità di
conservazione dei prodotti”.
4.2.1. Se quindi l’impugnazione appare da un lato limitarsi a valutare
l’elemento soggettivo del reato (operando peraltro una distinzione del tutto
irrilevante, stante la punibilità del fatto a titolo di dolo ovvero di colpa trattandosi
di reato contravvenzionale), d’altro canto essa appare contestare, del tutto
genericamente, anche l’attività di accertamento siccome compiuta dai militari del
Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri di Bari e richiamata nel provvedimento

di conservazione dei prodotti, invasi da brina e ghiaccio evidente e posti altresì,
in parte alla rinfusa e senza indicazioni ulteriori, all’interno dei frigoriferi
congelatori esistenti nell’esercizio commerciale dell’odierno ricorrente. Alcuno
specifico rilievo è stato avanzato in proposito.
4.3. In relazione poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche,
detto mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice
con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo
la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il decreto legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per
effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più
sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del
16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
• In specie, il Giudice tranese ha motivato il rigetto della richiesta assumendo
la condotta processuale ed il quantitativo di elementi rinvenuti, mentre il
ricorrente – a fronte delle non contestate negatività evidenziate dal
provvedimento – non è stato in grado di individuare alcun elemento idoneo a
positivamente valutare la posizione dello stesso imputato.
Al riguardo, a conferma altresì della non chiara impostazione
dell’impugnazione e conseguentemente della mancata specificità dei motivi, il
ricorrente ha invero affermato di avere già ammesso l’addebito, laddove nel
paragrafo precedente del presente ricorso è stato invece avanzato rilievo anche
in ordine all’an del reato contestato.
Non sussiste quindi ragione per censurare sul punto la sentenza.
4.4. Al contrario, invece, l’impugnazione è fondata laddove viene lamentata
l’omessa concessione, siccome richiesta, della sospensione condizionale della
pena.
In proposito, infatti, come si evince dall’epigrafe del provvedimento
impugnato, la difesa aveva in effetti richiesto in via gradata “minimo della pena e
benefici di legge”, in ordine ai quali non è stata spesa parola.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata sul punto, in quanto la
concessione di tale beneficio involge valutazioni di merito, anche con riferimento

3

impugnato, che ha ampiamente ed analiticamente descritto le pessime condizioni

al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 cod. pen., che sono sottratte al
giudizio di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 41988 del 06/07/2017, Tipaldi, Rv.
270932). Ne va pertanto disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al
Tribunale di Trani.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile nel resto stante la sua manifesta infondatezza ed
in ragione della carente specificità dei motivi, per cui la sentenza impugnata va

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della
sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al
Tribunale di Trani.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile la sentenza
in ordine all’affermazione della responsabilità.
Così deciso in Roma il 21/03/2018

dichiarata irrevocabile in ordine all’affermazione di responsabilità.

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