Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17126 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17126 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VIBO VALENTIA
nei confronti di:
AMATO MARIA OLGA N. IL 21/12/1986
avverso l’ordinanza n. 84/2014 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, del
22/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do . ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 22 novembre 2014, il Tribunale di Vibo Valentia
rigettava la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso per la terza volta a Maria Olga
Amato dal medesimo Tribunale con la sentenza emessa il 27 febbraio 2014,
irrevocabile il successivo 12 luglio. Il giudicante riteneva ostativa la circostanza
che, pur risultando al momento della decisione la Amato incensurata in base ad
un certificato risalente nel tempo, questo dato era conoscibile dall’organo

concessione del beneficio avrebbe dovuto essere impugnata dal pubblico
ministero.
Il Tribunale applicava la continuazione tra le condanne riportate dalla Amato
tra le sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Vibo Valentia il 27 maggio
2013 ed il 27 febbraio 2014, e dalla corte di appello di Catanzaro il 26 novembre
2013, determinando la pena complessiva sospesa in anni due e mesi tre di
reclusione ed euro 390 di multa.

2. Il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 168,
comma 1, n. 1), 2), 3), e comma 3, c.p. – 674 cod. proc. pen. Deduce l’erroneità
della motivazione per non aver l’organo giudicante considerato che la revoca
operava di diritto in base all’art. 674 comma 1 bis cod. proc. pen.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione per aver il giudice dell’esecuzione applicato
la sospensione condizionale della pena a reati unificati in continuazione
superando i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio il

provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è

dato,- va accolto per le raaioni seguent i.

Il principio evoca o

&tr” 1,114-t- ok

4.7

esecuzion non rova applicazione in

questa fattispecie in quanto la revoca della sospensione condizionale della pena
illegittimamente concessa non è facoltativa, ma opera di diritto. Il
provvedimento di revoca previsto dall’art. 168, comma 1, cod. pen. ha natura
dichiarativa. Conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono “de
jure” al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia

giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è
1

giudicante che aveva omesso di richiedere un certificato aggiornato. L’erronea

che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta “ope legis” al
momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato.
La sospensione condizionale concessa con la sentenza sub 3), emessa dal
Tribunale di Teramo, trova la sua causa di revoca nell’art. 168 c. 4 cod. pen,
richiamato nella fase esecutiva dall’articolo 674 cod. proc. pen., in quanto
concessa per la terza volta in violazione della norma sostanziale vLì

RV-’24/43/1).-

Detta condanna costituisce poi motivo di revoca della sospensione concessa
con la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 19 luglio 2001 ai sensi

Infine, la revoca della sospensione condizionale della pena della sentenza
sub 2) del Tribunale di Castrovillari, è titolo legittimo determinativo della revoca
ex art. 168 cod. pen., c. 1), n. 1), del beneficio concesso con la sentenza
31/3/98 del Tribunale di Cosenza, che era passata in giudicato in data
antecedente alla commissione del reato oggetto della seconda condanna.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui una
condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della
sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, in tanto vale
in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch’essa soggetta a
revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi,
neppure invocare il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, u. c., cod. pen.,
espressamente fatto salvo dal primo comma dell’art. 168 stesso codice, dal
momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne
entrambe a pena sospesa (V. Sez. 1 sent. n. 14018 del 21.3.2007, Campanaro,
Rv. 236379, Sez. 1; Sentenza n. 34934 del 06/03/2012, Lettiero).
L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla
sospensione condizionale delle pene, di cui va disposta la revoca.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla sospensione
condizionale -che revoca- delle pene relative ai reati oggetto delle sentenze del
Tribunale di Vibo Valentia del 27/5/2013, del 21/3/2013 e del 27/2/2014, come
unificate ex cpv art. 81 cod. pen. dell’ordinanza impugnata. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 625 cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.

dell’art. 168 c. 1) n. 1) cod. pen. (reati commessi nel quinquennio).

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