Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17124 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17124 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PERERA SUMANAWATHIE, nata in Sry Lanka il 9.3.1942

avverso la sentenza in data 21.2.2017 del Tribunale di Pescara
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 21.2.2017 del Tribunale di Pescara sentenza in data
21.2.2017 del Tribunale di Pescara ha condannato Perera Sumanawathie alla
pena di C 300,00 di ammenda ritenendola responsabile del reato di cui all’art.
659 c.p. per avere, in qualità di gestore pro-tempore di una palestra ubicata in
un edificio condominiale, arrecato disturbo alle occupazioni ed al riposo delle
persone mediante la musica ed il rumore proveniente dall’impianto di
aereazione.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione congiunto con il quale lamenta:

Data Udienza: 20/02/2018

1)l’omessa considerazione, invocando il vizio motivazionale, della sua
posizione di conduttrice della palestra, risultando gli impianti di cui la stessa è
dotata di proprietà della proprietaria e locatrice dell’immobile, alla quale soltanto
poteva essere ascritta la contravvenzione in esame e rimasta, invece, estranea
al presente procedimento;
2)I’esecuzione di due soli controlli tecnici, di cui uno risalente all’1.9.2009
che aveva rilevato il superamento del valore limite di differenziale sonoro
dell’impianto tecnologico di aereazione e l’altro eseguito in data 23.10.2013 che

nel tempo di osservazione diurno, invece escluso per la rumorosità della musica
amplificata, il che, oltre ad evidenziare la contraddittorietà della motivazione,
basata su rilevamenti discordanti, esclude l’imputabilità dell’imputata subentrata
nella gestione della palestra solo dal 28.1.2013, senza che nessun controllo fosse
stato effettuato nel 2014 in ordine al volume della musica, essendosi accertato
nel dibattimento che nel capo di imputazione era stata erroneamente indicata la
data del febbraio 2014 in luogo del febbraio 2013;
3)I’esecuzione dei due rilievi fonometrici nell’appartamento in cui risiede la
parte civile, sito al primo piano dello stabile in cui è ubicata la palestra, a seguito
della quale il nessun accertamento conseguiva in ordine alla diffusività dei rumori
all’interno dell’intero edificio condominale, onde non poteva ritenersi che gli
stessi potessero percepiti da altri condomini tenuto conto che le immissioni
rumorose non avevano mai superato il valore limite, mentre quelle relative al
funzionamento degli impianti non potevano ritenersi percepiti da altri all’infuori
degli abitanti del primo piano, con conseguente in configurabilità del reato;
4)1/intervenuta prescrizione del reato che, essendo stato commesso tra il
2001 ed il 2014, era già maturata per tutte le condotte poste in essere a tutto il
2011 e maturanda per quelle successive essendo stato peraltro accertato nel
corso dell’istruttoria dibattimentale che l’imputazione avrebbe dovuto essere
retrodatata al febbraio 2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Autore del reato di cui all’art.
c.p. è colui che pone in essere la condotta rumorosa, indipendentemente dalla
titolarità in capo al medesimo del locale e degli impianti attraverso i quali si
propaghino emissioni eccedenti la normale tollerabilità, ricadendo sul detentore e
dunque anche su chi esercita la gestione degli stessi l’obbligo di adottare le
necessarie cautele atte ad evitare che le emissioni sonore provochino disturbo
alla pubblica quiete. La qualifica incontestata di esercente la gestione della

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aveva rilevato il superamento del differenziale per il solo impianto di aereazione

palestra in capo all’imputata è pertanto condizione sufficiente alla sua
responsabilità penale in ordine alla contravvenzione ascrittale.
2. Le contestazioni svolte con il secondo motivo non si confrontano con la
sentenza impugnata che ha fondato la colpevolezza dell’imputata su una pluralità
di accertamenti da parte del funzionario dell’Arpa, tutti attestanti, per quanto
riguarda l’impianto di condizionamento, il superamento delle soglie di rumorosità
di oltre il doppio dei decibel consentiti, mentre relativamente all’impianto
musicale solo nel 2014 è stato verificato il superannento dei limiti di tollerabilità,

La ricorrente, nel menzionare due soli accessi, risalenti uno all’1.9.2009 e l’altro
al 23.10.2013 con i quali il superamento del limite differenziale risultava essere
stato accertato con riferimento al solo impianto di condizionamento dell’aria,
introduce una contestazione priva di rilevanza posto che il secondo accesso
risulta essere stato effettuata successivamente alla data del 28.1.2013 da lei
stessa indicata come quella del suo subentro nella gestione della palestra,
mentre, nel negare l’accesso del 2014, assume un travisamento della prova di
cui tuttavia non fornisce l’evidenza, non avendo allegato al ricorso i relativi atti
processuali. Tale ultimo profilo di censura è perciò inammissibile, tenuto conto
che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, il dato probatorio che
si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività (nella specie
esclusa dal precedente accertamento risalente al 23.10.2013) ed essere
accompagnato dall’indicazione o dall’allegazione al ricorso dello specifico atto che
contiene la prova travisata o omessa, altrimenti costringendosi il giudice di
legittimità ad una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel
merito (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 – dep. 11/05/2011, Carone, Rv.
25016801; Sez. 2, n. 47035 del 3.12.2013, Giugliano, Rv. 257499).
3. Il terzo motivo è infondato.
Dal momento che l’interesse tutelato dalla fattispecie criminosa di cui all’art.
659 c.p. deve essere ravvisato nella pubblica quiete, la quale implica di per sé
l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è necessario per la
configurabilità del reato che le emissioni sonore abbiano una tale diffusività che
l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla
collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti
che si trovino nell’ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della
fonte sonora, tenuto conto che la valutazione circa l’entità del fenomeno
rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il
fenomeno stesso si verifica (Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005 – dep. 31/01/2006,
Giusti, Rv. 23329001). Pertanto se in ordine all’accertamento della fattispecie
criminosa, non è necessario che la verifica del superamento della soglia della
normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, occorre

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non risultando nei precedenti accessi che lo stesso fosse stato messo in funzione.

ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al
caso concreto. Accertamento questo che ben può essere effettuato direttamente
dal giudice del merito, al quale è consentito fondare il suo convincimento in
ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente
disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le
dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti
dei rumori percepiti (Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 – dep. 25/05/2011, Toma,
Rv. 250417).

consentiti risulta essere stata effettuata dal funzionario dell’ARPA nei plurimi
accessi eseguiti nell’immobile, ogni volta riscontrato per l’impianto di areazione
ed una volta per l’impianto musicale, l’accertamento della propagazione effettiva
dei rumori si fonda, invece, sulla deposizione de relato dell’Amministratore di
condominio, rimasta incontestata ai sensi dell’art. 195, primo comma c.p.p., da
cui è stata dal Tribunale correttamente tratta la prova, avendo costui fatto
riferimento alle plurime lamentele raccolte dai vari condomini, della diffusività
delle emissioni sonore all’interno dell’intero edificio condominiale. La sentenza
impugnata risulta perciò, in relazione alle doglianze svolte, immune da censure.
4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il quarto motivo.
Premesso che il reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
hanno di regola carattere istantaneo, e solo eventualmente permanente, natura
quest’ultima ontologicamente ravvisabile quando le illegittime emissioni siano
connesse all’esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo (Sez. 1,
n. 2598 del 13/11/1997 – dep. 27/02/1998, P.M. in proc.Garbo, Rv. 209960;
Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014 – dep. 25/02/2015, Calvarese, Rv. 262510),
l’eccezione di intervenuta prescrizione del reato commesso nell’espletamento di
un’attività commerciale, quale si configura quella di una palestra aperta al
pubblico, deve ritenersi manifestamente infondata. La natura di reato
eventualmente permanente rivestita in tal caso dalla contravvenzione in esame
impone, infatti, di far riferimento, relativamente al decorso del termine
prescrizionale, al momento di cessazione della condotta illecita, indicata nel capo
di imputazione alla data del febbraio 2014: pertanto alla data della pronuncia
impugnata il termine prescrizionale previsto dagli art. 157 ss. c.p. non poteva
ritenersi assolutamente decorso.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato. Segue a tale esito, a norma
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
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Nella specie, mentre la verifica del superamento della soglia dei decibel

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali

Così deciso il 20.2.2018

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