Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17121 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17121 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bonamore Flavio, nato a Roma il 27/05/1970

avverso la sentenza del 10/10/2016 della Corte d’appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone
Perelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste.
udita l’avv. Cristiana Giannuzzi, che si associa alle conclusioni del Procuratore
generale.

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 settembre 2016, la Corte d’appello di Roma, in
riforma della sentenza di condanna di primo grado appellata da Flavio Bonamore,
ha assolto il medesimo dal reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 a
lui ascritto, dichiarandolo non punibile ai sensi dell’art 131 bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore

pen. per l’insanabile contrasto tra il dispositivo della sentenza (quale sopra
precisato) e la motivazione della stessa, in cui si argomenta che l’imputato
dev’essere assolto per “insussistenza del fatto”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nei termini di cui si dirà, il ricorso è fondato.
A fronte di un dispositivo chiarissimo in cui si legge che la Corte d’appello
«assolve dal reato ascritto» l’imputato «in quanto non punibile ai sensi dell’art.
131 bis cod. pen.», la motivazione della sentenza è manifestamente illogica,
perché argomenta la «insussistenza del fatto» ritenendo che «la destinazione
delle sostanze non fosse finalizzata alla cessione di

[rectius,

a] terzi» e

osservando, comunque, quanto alla contestata coltivazione in abitazione di
cinque piantine di marijuana da cui erano ricavabili 5 dosi singole, che «la
condotta è inoffensiva se il bene giuridico tutelato non è stato leso o messo in
pericolo sicché nella vicenda in esame “la offensività” non ricorre in quanto il
principio attivo complessivamente ricavabile dalle sostanze non è idoneo a
produrre un effetto drogante in concreto rilevabile». Richiamando, sul punto, la
sentenza n. 28605 del 2008 pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte, la
motivazione della sentenza evidenzia come nel caso di specie sia stata fatta
applicazione del principio – ribadito dalla successiva giurisprudenza – secondo
cui, ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali
sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto
l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un
effetto drogante rilevabile (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv.
239921). Laddove detta verifica porti ad escludere l’offensività in concreto come sembrerebbe essere avvenuto nel caso di specie, stando alla motivazione
della sentenza impugnata – deve giungersi ad un epilogo assolutorio per
l’insussistenza del fatto (v. Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168),
ciò che in effetti si afferma in chiusura del provvedimento qui scrutinato. La

2

dell’imputato, deducendo il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.

chiosa finale della motivazione, attesta, tuttavia l’evidente contraddizione che la
sentenza manifesta: «conseguentemente, l’imputato deve essere assolto dal
reato con la formula perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 131 bis cod.
pen.».

2. Ed invero, com’è noto, l’istituto della particolare tenuità del fatto
postula l’accertamento – sul piano oggettivo e soggettivo – degli elementi
costitutivi della fattispecie di reato, sicché la sua applicazione, con particolare

“domestica” di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, presuppone, in
applicazione della giurisprudenza sopra citata, che sia accertata l’offensività della
condotta e, dunque, la sussistenza del reato. Una volta effettuato positivamente
quel vaglio – come questa Corte ha già riconosciuto – la causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata al reato di
coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti o psicotrope
quando, sulla base di una valutazione in concreto dei quantitativi da esse
ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto
e, più in generale, dei parametri soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 133 cod.
pen., la condotta illecita sia sussumibile nel paradigma della particolare tenuità
dell’offesa (Sez. 4, n. 27524 del 10/05/2017, Zappaterra e aa., Rv. 270493).
Non è invece possibile, in siffatti casi, escludere l’offesa – e con essa il reato,
tanto da attestare che “il fatto non sussiste” – e, nel contempo, dichiarare la non
punibilità del suo autore per particolare tenuità del fatto. La motivazione,
dunque, è incompatibile con la statuizione contenuta nel dispositivo.

3. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, quando la motivazione
sia manifestamente incongrua rispetto al dispositivo, e quest’ultimo non sia
inficiato da evidenti errori materiali che ne consentano la rettificazione ai sensi
dell’art. 619 cod. proc. pen., postulando la soluzione della questione l’esame di
profili di merito non valutabili in sede di legittimità, non potrà trovare
applicazione la procedura di rettificazione prevista dall’art. 619 cod. proc. pen.
(v. Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909). In siffatti casi di
difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto
il dispositivo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della
legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della
decisione adottata (Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717).
Trattandosi, dunque, di sentenza affetta da motivazione del tutto illogica
rispetto alla decisione assunta e consacrata nel dispositivo, se ne deve disporre

3

riguardo al delitto di cui all’ad 73 T.U. stup. relativo alla c.d. coltivazione

l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per
nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata a rinvia ad altra sezione della Corte di appello
di Roma.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

G’ nni Filippp Reyn ud

Vito Di Nicola

‘To

Così deciso il 16/02/2018.

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