Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1712 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1712 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Lecce nel procedimento nei confronti di:
De Marco Maria Francesca, nata a Massafra, il 24/5/1975;

avverso la sentenza del 18/4/2012 del Giudice di Pace di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18 aprile 2012 il Giudice di Pace di Taranto dichiarava non doversi
procedere nei confronti di De Marco Maria Francesca, imputata dei reati di ingiuria e

Data Udienza: 18/12/2013

minaccia ai danni di Diogrande Antonio, ritenendo estinti i medesimi per l’intervenuta
remissione della querela conseguente alla mancata comparizione del querelante.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Lecce
che con unico motivo lamenta violazione di legge, rilevando come alla mancata
comparizione della persona in offesa in udienza non possa essere attribuita l’implicito
significato evidenziato in sentenza nei procedimenti introdotti su ricorso del pubblico

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per oramai consolidato insegnamento di questa Corte nel procedimento davanti al
giudice di pace instaurato, come nel caso di specie, a seguito di citazione disposta dal
PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274/2000, la mancata comparizione del querelante non
costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare
la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo c.p. (Sez. Un., n. 46088 del
30 ottobre 2008, P.M. in proc. Viele, Rv. 241357), nemmeno nel caso in cui il giudice
abbia provveduto a notificare alla parte uno specifico avviso contenente l’avvertenza
sulle conseguenze che avrebbe tratto dalla sua mancata comparizione. Né può
eventualmente ricavarsi argomento in senso contrario dalla previsione contenuta negli
artt. 28 comma 3 e 30 comma 1 d. Igs. n. 274/2000, i quali invece espressamente
fanno discendere dalla mancata comparizione l’effetto remissivo prospettato, giacchè
tali disposizioni, dall’evidente natura eccezionale, sono espressamente e specificamente
dettate con riguardo alla procedura di ricorso immediato al giudice di cui all’art. 21
dello stesso decreto e trovano la loro giustificazione proprio nella particolare natura di
tale procedura, non tollerando dunque applicazioni analogiche.
La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Taranto per
nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di
Taranto.
Così deciso il 18/12/2013

ministero.

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