Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1712 del 08/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1712 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRAZIANO FELICE N. IL 08/04/1964
avverso l’ordinanza n. 1/2014 CORTE ASSISE di AVELLINO, del
12/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Data Udienza: 08/10/2015
La Corte Suprema di Cassazione, VII sezione penale
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di applicazione
della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Graziano Felice per la ritenuta carenza dì elementi indicativi della sussistenza dell’invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati oggetto della richiesta;
visto il ricorso con cui si denuncia violazione di legge e vizio dì motivazione,
ritenuta l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi
d’impugnazione, esaurendosi le censure nella reiterazione di prospettazioni già congruamente disattese dal giudice di merito, che ha fatto corretta applicazione delle
norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l’inidoneità di mere situazioni
soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati,
anche se della stessa indole, tossicodipendenza) ad integrare dì per sé, l’identità del
disegno criminoso ex art. 81, 1 cpv., cod. pen.;
considerato che nella giurisprudenza di questa Corte risulta consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente
pratico (es. fine di lucro o di profitto; rafforzamento della compagine associativa dì
appartenenza) alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla unicità
del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato;
ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui
all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all’identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e dì scelte
di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di
attuazione di un progetto criminoso unitario;
considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi
di esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent.
n. 186 del 2000) – al versamento alla Cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in mille euro;
sostanzialmente ribadendo la fondatezza degli assunti già posti a base dell’istanza;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N. ifP LIPI 6
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2015.