Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17119 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17119 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– GALICI GASPARE, n. 25.05.1988 a Castelvetrano

avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo in data 10.05.2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. G. Caracci, che ha insistito
per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 10.05.2017, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del tribunale di Marsala 22.06.2015, appellata dal Galici, che,
previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, co. 5, TU Stup. e
con il concorso di circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena
condizionalmente sospesa di 4 mesi di reclusione ed C 800 di multa, per aver

fatti del 23.06.2009.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato Galici, a mezzo del difensore di
fiducia iscritto all’albo speciale ex art. 613, c.p.p., deducendo due motivi, che attesa l’omogeneità dei profili di doglianza mossi meritano congiunta illustrazione,
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. In particolare, il ricorrente, con tali motivi, deduce la violazione di legge in
relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, c.p.p. e 73/5 TU Stup. nonché il vizio di
manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento rispetto ad alcune emergenze dibattimentali.
Premesso che nell’atto di appello la difesa aveva invocato il c.d. uso di gruppo
dello stupefacente, rilevando che il presunto acquirente dello stupefacente in
realtà era un amico del ricorrente che si era messo d’accordo con quest’ultimo per
un acquisto di hashish che si sarebbe dovuto consumare la sera a casa dello
stesso presunto acquirente, sostiene la difesa che anche l’acquisto e il consumo
sarebbero stati programmati nei particolari; richiama, a tal fine, la tesi sostenuta
davanti ai giudici di merito, secondo cui la dose di stupefacente sarebbe stata
consegnata dall’imputato all’amico perché il primo aveva urgenza di recarsi altrove
per un impegno improvviso e non voleva tenere con sé l’involucro temendo controlli da parte della polizia, sicchè avrebbe consegnato lo stupefacente all’amico
Bigica con l’intesa che lo stesso sarebbe stato consumato a casa di quest’ultimo in
un momento successivo; la tesi difensiva sarebbe stata riscontrata dalle dichiarazioni dello stesso Bigica, nel corso dell’ud. 27.10.2014, aveva confermato che l’accordo circa l’acquisto del “fumo” era stato preso telefonicamente con l’imputato
per un importo di 20 C, importo da dividere al 50% tra i due, ossia 10 C a testa,
decidendo di consumarlo a casa del Bigica in quanto l’imputato – che avrebbe
acquistato lo stupefacente da terzi – aveva fretta di recarsi altrove e, temendo di
essere “beccato”, aveva quindi chiesto all’amico di portarlo con sé a casa dove i

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ceduto a terzi una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish, in relazione a

due lo avrebbero consumato successivamente; le emergenze processuali, come
sopra descritte, dunque conducevano secondo il ricorrente a ritenere corretta la
tesi del consumo di gruppo, che sarebbe stata invece illogicamente respinta dai
giudici di appello; in particolare, osserva il ricorrente, l’affermazione della Corte
d’appello – secondo cui la tesi non era sostenibile per essere stata rinvenuta nella
disponibilità dell’imputato, dopo la ritenuta cessione al Bigica, altra sostanza stu-

detenendo altro stupefacente, l’imputato non avrebbe avuto alcun motivo di cedere all’amico Bigica la dose cedutagli, tanto più che ciò era avvenuto per strada,
sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, tenuto conto che quella stessa sostanza
ben avrebbe potuto portarla più tardi a casa per la consumazione in comune, secondo la tesi sostenuta – sarebbe affetta dal vizio di travisamento della prova, non
essendo rispondente al vero che il Galici, dopo aver affidato all’amico Bigica la
dosa di stupefacente acquistato, fosse stato trovato in possesso di altro stupefacente. Nel verbale di perquisizione 24.06.2009, infatti, viene dato atto dai militari
operanti del rinvenimento nel posacenere dell’autovettura dell’imputato di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr. 0,2, ma i giudici avrebbero
omesso di considerare che quanto sequestrato non era stupefacente, come risultante dall’accertamento tecnico eseguito in data 30.01.2010 da cui risulta che il
materiale di cui al reperto n. 1 (ossia il materiale rinvenuto nel posacenere), non
era sostanza stupefacente e/o psicotropa; la motivazione attraverso cui viene disattesa la tesi difensiva, pertanto, risulterebbe affetta dal denunciato vizio motivazionale, atteso che l’inverosimiglianza di tale tesi viene giustificata dalla Corte
territoriale proprio attribuendo decisiva valenza al rinvenimento nella disponibilità
dell’imputato di quell’ulteriore sostanza, rivelatasi non essere stupefacente e/o
psicotropa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
Ed invero, la censura del ricorrente coglie nel segno, atteso che la motivazione
della Corte d’appello individua quale elemento dirimente la prova della destinazione a fini di cessione a terzi, con esclusione dell’ipotesi del c.d. uso o consumo
di gruppo proprio, nell’inverosimiglianza della, per essere stata rinvenuta nella
disponibilità dell’imputato, dopo la ritenuta cessione al Bigica, altra sostanza stupefacente del medesimo tipo di quella cedua, pari a 0,2 gr. di hashish, sicchè,
precisano i giudici territoriali, detenendo altro stupefacente, l’imputato non
avrebbe avuto alcun motivo di cedere all’amico Bigica la dose cedutagli, tanto più
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pefacente del medesimo tipo di quella cedua, pari a 0,2 gr. di hashish, sicchè,

che ciò era avvenuto per strada, sotto l’attenzione delle forze dell’ordine, tenuto
conto che quella stessa sostanza ben avrebbe potuto portarla più tardi a casa per
la consumazione in comune; diversamente, dagli atti processuali – che il ricorrente
si prende diligentemente carico di allegare al ricorso, in ossequio al principio della
“autosufficienza” del ricorso ogniqualvolta venga sollevata una censura di travisamento della prova, nella specie, documentale – risulta che in quel materiale rin-

momento del fatto e inizialmente descritto come stupefacente del tipo hashish del
peso di gr. 0,2 (cfr. verbale perquisizione eseguita ex art. 103, TU Stup. in data
24.076.2009), in realtà, a seguito dell’accertamento eseguito a norma dell’art.
360 c.p.p. dal laboratorio analisi tossicologiche dell’Arma dei carabinieri, non
venne riscontrata (reperto n. 1) la presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope di cui agli artt. 13 e 14, TU Stup.

4. La divergenza del dato probatorio rispetto all’affermazione contenuta in sentenza che, erroneamente, travisando la predetta emergenza documentale, dà per
provata la natura di sostanza stupefacente dello stesso tipo di quello “ceduto” al
Bigica, fondando proprio su tale dato travisato il giudizio di insostenibilità della tesi
difensiva del c.d. uso di gruppo, inficia all’evidenza la sentenza impugnata, tenuto
conto, a ben vedere, della natura decisiva del riscontrato travisamento, tenuto
conto dello stesso impianto motivazionale della sentenza d’appello che giunge a
disattendere la tesi difensiva, proprio attribuendo al materiale rinvenuto nel posacenere la natura di stupefacente dello stesso tipo di quello ceduto, facendone discendere – assegnando all’evidenza natura dirimente a tale rilievo – la inverosimiglianza della tesi difensiva; è invero censurabile in sede di legittimità il vizio di
travisamento della prova, che consista – come nel caso di specie – in una palese
e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto (v., tra le tante: Sez. 3, n. 37756 del 07/07/2011 – dep. 19/10/2011,
Iannazzo, Rv. 251467).

5. L’impugnata sentenza dovrebbe, pertanto essere annullata con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Palermo per porre rimedio al deficit motivazionale
accertato, onde verificare se, sulla scorta del materiale probatorio risultante dagli
atti, fosse o meno possibile pervenire al medesimo giudizio di insostenibilità della
tesi difensiva del c.d. uso o consumo di gruppo.
Deve, tuttavia, rilevarsi che il reato, come riqualificato in sentenza, si è estinto
per prescrizione alla data del 20.05.2017; ed invero, il termine di prescrizione
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venuto nel posacenere dell’autovettura Lancia Y su cui si trovava l’imputato al

massima di anni 7 e mesi 6, maturato in data 23.12.2016, ove pur si tenga conto
delle sospensioni intervenute nel corso dei gradi di merito per una durata pari a
148 gg. (rinvio dal 21.03 al 17.06.2014 per adesione del difensore all’astensione
proclamata dall’organismo professionale di appartenenza; rinvio dal 13.02
all’8.05.2015, per legittimo impedimento del difensore), risulta definitivamente
maturato alla data del 20.05.2017, ossia 10 giorni dopo la pronuncia della sen-

data 13.10.2017.
Trova, pertanto, applicazione il principio affermato autorevolmente dalle Sezioni
Unite di questa Corte secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato,
non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (In motivazione, questa S.C.
ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità
di ordine generale: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 – dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

6. L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere il
reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 febbraio 2018

Il Presidente
Vito Di Nicola
/A

tenza impugnata, e prima della data di arrivo a questa Corte del ricorso, ossia in

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