Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17118 del 17/01/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17118 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETRUCCI MARIA ASSUNTA N. IL 15/08/1946
avverso la sentenza n. 5504/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
ate-Z "A: Fc - /4 - ": Udito, per la parte civile, l' vv (201~-41- Uditi difensor Avv.
(e ( e t_ '1À Co-ty„.42- . Data Udienza: 17/01/2013 T' ' • ',/7' • • .3.1f.~. T Ricorrente PETRUCCI Maria Assunta Ritenuto in fatto Con sentenza in data 20 ottobre 2019, la Corte d'appello di Roma
parzialmente riformava - in punto al trattamento sanzionatorio - la
PETRUCCI Maria Assunta, dichiarata responsabile del delitto di cui agli
artt. 590, commi 1° e 3 0 cod. pen. per aver cagionato, in qualità di legale
rappresentante della ditta Vivai Marcelli s.a.s, lesioni personali - cui faceva
seguito uno stato di malattia per un periodo superiore a giorni quaranta - al
dipendente Antonio Galante che, facendo uso del motocoltivatore Goldoni
Super Special 140 consegnatogli dall'imputata - obsoleto,in non
soddisfacenti condizioni di manutenzione,privo di idonei
protezione strumenti di per l'operatore e non adeguato alla specifica normativa antinfortunistica - fu attinto alle gambe dagli organi in movimento dello
stesso macchinario, sollevatosi nella parte anteriore a causa di un ostacolo
incontrato nel terreno. L'infortunio, verificatosi mentre l'operaio fresava le
aiuole site all'interno della sede dell'Università " La Sapienza " di Roma, il
25 luglio 2002, trovò causa nella in colpa generica e specifica, in cui versava
l'imputata, per aver violato le disposizioni antinfortunistiche ( artt.
41,55,240, commi 1 e 2 d.P.R. n.547 del 1955 alla stessa già contestate e
dichiarate estinte per prescrizione dal Giudice di prime cure ) nonché per
avere costei omesso di dotare il lavoratore di idonei mezzi di protezione
individuale e per le condizioni di inadeguatezza antinfortunistica del
macchinario.
Ricorre per cassazione l'imputata per tramite del difensore, articolando due
distinti motivi, così sintetizzati.
Con la prima doglianza, denunzia la violazione della disciplina normativa in
tema di nesso di causalità, attesochè l'evento lesivo subito dal dipendente
doveva farsi risalire,in misura preponderante, alla condotta abnorme dello
stesso lavoratore che, al di fuori delle mansioni demandategli e violando le
disposizioni antinfortunistiche a tutela della propria incolumità‘, ebbe a
provocare il capovolgimento della motozappa.
Con il secondo motivo. eccepisce la ricorrente la sopravvenuta estinzione del
reato per maturata prescrizione, prima della conclusione del giudizio 1 sentenza emessa il 7 dicembre 2007 dal Tribunale di Roma nei confronti di I d'appello; conclusione, a suo dire, da collocarsi temporalmente solamente alla
data di avvenuta notifica alla stessa dell'estratto contumaciale, eseguita il 10
marzo 2012, pur risultando emessa la sentenza impugnata, in data 20
ottobre 2009.
Considerato in diritto Procuratore Generale.
Il primo motivo è privo del requisito di specificità di cui all'art. 581 lett. c )
cod. proc. pen. in quanto proposto in termini generici ed assertivi,
consistendo nella trascrizione di numerose massime di sentenze pronunziate
da questa Corte senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata, risolvendosi invero nell'apodittico ed inconferente richiamo a
consolidati principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di
legittimità in relazione all'obbligo del lavoratore di "indossare tutti i dispositivi di sicurezza al fine di eliminare o ridurre i rischi connessi
all'esecuzione di ogni attività lavorativa. " Nel caso di specie, si era infatti acclarato che l'operaio infortunato non indossava mezzi di protezione. Né,
come ineccepibilmente argomentato dalla Corte d'appello a conferma della
motivazione della sentenza di primo grado, potevano sussistere dubbi in
ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Era infatti accaduto, in
conformità a quanto riportato nel capo di incolpazione, che il motocoltivatore (
che la parte offesa seguiva a piedi impugnandone il manubrio di guida ), a
causa di un ostacolo incontrato sul terreno, si impuntò in avanti,
contemporaneamente sollevandosi nella parte posteriore. Poiché il dispositivo
c.d. motor stop ad azione mantenuta, preordinato a bloccare in funzionamento del motore nel momento in cui l'operatore rilascia la relativa
leva ( comando ad azione mantenuta ) - di cui il macchinario era dotato - era
stato sostanzialmente posto in condizione di non funzionare con un
Intervento di tipo artigianale in violazione della normativa antinfortunistica ed
a detrimento della incolumità dell'operatore) i pantaloni della tuta del
lavoratore, in difetto dell'arresto di emergenza, entrarono in contatto con le
taglienti zappe in acciaio in movimento, attingendolo ad entrambe le gambe.
Indiscutibile quindi la responsabilità della imputata, in veste di datrice di
lavoro, come tale titolare di un ben precisa posizione di garanzia
normativamente prevista a tutela della incolumità del dipendenti alla quale
era risultata colposamente inadempiente avendo dotato l'operaio di un 2 Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, come sostenuto dal macchinario obsoleto, con congegni di sicurezza modificati e comunque
sprovvisto dei presidi e degli accorgimenti tecnici a tale scopo preordinati
Del pari manifestamente infondata va ritenuta la seconda censura dedotta. In
primo luogo deve rilevarsi che il termine massimo di prescrizione ( da
computarsi, nel caso di specie, atteso il titolo del reato contestato, in anni
sette e mesi sei, tenuto conto delle interruzioni, secondo la previgente come
secondo l'attuale disciplina dell'istituto ) decorrendo dalla data del fatto: 25
luglio 2002 si era definitivamente compiuto il 25 gennaio 2010 e quindi
20 ottobre 2009, a nulla rilevando, a tali effetti, la posteriore notifica
dell'estratto contumaciale all'imputata. Irrilevante e comunque del tutto
improduttiva di effetti deve in ogni caso giudicarsi l' eccezione di estinzione
del reato in ragione della prescrizione, maturata posteriormente alla
pronunzia della sentenza d'appello (cfr. Sez. 4 n.18641 del 2004; S.U. n.
1021 del 2001; S.U. n. 33542 del 2001 ). Nella concreta fattispecie alla
medesima conclusione deve in ogni caso giungersi in ossequio a quanto
statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 32 del 2000,così
massimata: " L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare /e cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. peri.
(Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso). "
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, di costei:cfr.
Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento, a
favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 1.000, 00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 17 gennaio 2013. successivamente alla pronunzia della sentenza d'appello impugnata, emessa il