Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17116 del 30/01/2018

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17116 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.
B.B.

avverso la sentenza in data 17.7.2017 della Corte di Appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Piero Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv.Luca Gastini che ha concluso per l’accoglimento dei
ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 17.7.2017 la Corte di Appello di Ancona ha
integralmente confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pesaro ha
condannato A.A. e B.B. alla pena di un anno e due mesi di
reclusione ritenendoli responsabili del reato di cui all’art. 174 d. Igs 42/2004 per
aver, in concorso fra loro, trasferito in Svizzera, in assenza della prescritta
licenza di esportazione, il dipinto ad olio su tela dal titolo “Ritratto di Isabella
d’Este”, attribuito a Leonardo da Vinci. L’affermazione di colpevolezza della

Data Udienza: 30/01/2018

A.A., proprietaria dell’opera, si fonda sull’avvenuto trasferimento all’estero
della tela per la sua commercializzazione occultandola dapprima presso il caveau
della banca UBS di Lugano e spostandola successivamente presso il deposito di
una società finanziaria, con sede nella medesima città, nonchè di averne
commissionato la realizzazione di una copia consegnata all’avvocato
XX, che agiva come suo procuratore speciale con l’incarico di curare i
rapporti corrt-rarspoiti relativi alla custodia del quadro e di gestire le trattative
per la vendita; al B.B. si contesta di aver concorso nella realizzazione del reato,

dalla proprietaria e tenuto i contatti con i professionisti lo avevano visionato per
la sua valutazione.
2. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto,
per il tramite dei rispettivi difensori, autonomo ricorso per cassazione.
A.A. ha articolato due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173
disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito agli artt.110 e 43 c.p. in relazione all’art. 174 d. Igs. 42/2004 e al vizio
motivazionale, la manifesta carenza di un quadro indiziario sul quale fondare la
responsabilità come concorrente nel reato, ovverosia sulla sua volontà di
trasferire l’opera all’estero, nonché sul contributo a tal fine in concreto prestato,
risolvendosi la motivazione resa dai giudici di appello in argomentazioni solo
apparenti: pur ammettendo che la vendita del quadro rientrasse nei suoi progetti
attese le precarie condizioni finanziarie in cui versava, sostiene di non aver
tuttavia mai operato in tal senso, né di aver avuto intenzione di evadere le
imposte. Al contrario i giudici di merito, sebbene abbiano escluso che si fosse
materialmente occupata del trasferimento materiale del dipinto, hanno tratto la
sua responsabilità, incorrendo in un sostanziale travisamento della prova, dal
suo interessamento alle sorti dell’opera successivamente al trasferimento in
Svizzera, il quale, costituendo un post factum, non può essere confuso con il
momento consumativo del reato e dalla procura da costei conferita all’avv.
XX che consentiva di desumere la sola intenzione in capo alla mandante di
vendere il dipinto ma non certo di quella di trasportarlo fuori dai confini nazionali
eludendo la vigente normativa. Nessun accertamento risulta essere stato
effettuato, in ciò sostanziandosi il nucleo della censura svolta, al fine di verificare
se la A.A. avesse conferito il mandato per la sua esportazione allo XX o
se ne fosse quantomeno al corrente avendone condiviso con quest’ultimo
l’iniziativa, né se rispondesse alle sue intenzioni l’evasione delle tasse sulla
vendita, circostanze le quali soltanto avrebbero consentito di ritenerne,
fondatamente, la colpevolezza.

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avendo gestito le trattative per la vendita in forza di procura speciale ricevuta

2.2. Con il secondo motivo eccepisce l’intervenuta estinzione del reato. A tal
fine contesta la data di consumazione dell’illecito, ovverosia dell’eseguita
esportazione dell’opera all’estero, collocabile, secondo l’imputazione, in data
prossima al 3.8.2010. Evidenzia come su tale data le due sentenze di merito
divergano atteso che, mentre il Tribunale aveva affermato, sulla base di una
mera congettura priva di riscontri, che la data dell’esportazione coincideva con
quella della locazione del caveau presso la Banca U.B.S. di Lugano, decorrente
dal 3.8.2010, ipotizzando che la proprietaria si fosse risolta a trasferire il quadro

Bussoleri in data 10.6.2010, del suo ingente enza che medio tempore fossero
risultate praticabili altre possibili collocazioni del quadro in Svizzera, ben più
prudenzialmente la Corte di Appello si era limitata ad affermare che l’opera si
trovava certamente in Italia alla data dell’8.3.2010, e che, malgrado avesse
ritenuto verosimile che fosse stata portata in Svizzera dopo la valutazione del
perito con cui si era aperta la prospettiva di una vendita certamente lucrativa, o
comunque a ridosso del 3.8.2010, data dell’apertura del caveau, non aveva
tuttavia indicato alcuna data certa al riguardo. Conclude pertanto che a fronte
dell’incertezza sulle sorti del quadro tra 1’8 marzo ed il 3 agosto 2010 si
imponeva, non avendo l’accusa assolto all’onere a suo carico di provare la data
certa del fatto contestato, una pronuncia di improcedibilità per intervenuta
estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 c.p., con conseguente revoca della
confisca del dipinto, atteso che il dubbio sulla data di effettiva realizzazione del
reato doveva, in applicazione del principio del favor rei, essere risolto in senso
favorevole all’imputata.
3. B.B. ha, a sua volta, articolato due motivi.
3.1. Mentre il secondo motivo è integralmente sovrapponibile a quello
formulato dalla coimputata, con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di
violazione di legge riferito agli artt.110 e 43 c.p. in relazione all’art. 174 d. Igs.
42/2004 e al vizio motivazionale, che, risolvendosi il percorso motivazionale
della sentenza impugnata in una mera elencazione di fatti e condotte inidonee a
dimostrare la sua partecipazione materiale o morale nel trasferimento dell’opera
in Svizzera, mancava la prova della suo concorso nel reato. Afferma che nessun
elemento indiziario potesse essere tratto dalle dichiarazioni di riconoscimento
delle proprie responsabilità per i reati contestagli rese dall’avocato XX, che
aveva autonomamente definito il procedimento a suo carico con un
patteggiamento, all’infuori degli accordi che aveva raggiunto con la
proprietaria per procedere alla valutazione del dipinto e degli adempimenti, che
aveva curato personalmente, prodromici alla suddetta valutazione, consistiti
nella consegna degli incartamenti relativi agli accertamenti fino ad allora eseguiti
sul dipinto al legale, che aveva assunto da quel momento in poi la direzione delle
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solo dopo aver avuto contezza, a seguito della perizia redatta dal perito Davide

operazioni. Sostiene in particolare che, al di là della sua partecipazione, riferita
dal teste Bussolari, ad un incontro successivo all’8 marzo 2010, insieme alla
A.A. e allo XX, per approfondire la conoscenza del dipinto, fatto privo di
incidenza rispetto alla sua esportazione, tutte le altre condotte menzionate dalla
Corte territoriale, quali la sua preoccupazione che il Bussolari potesse rivelare nel
2014, quando veniva sentito dagli inquirenti, la presenza del quadro in Italia nel
periodo antecedente l’accertamento, il suo essersi recato più volte, dopo il
trasferimento del dipinto nel caveau, a Lugano attratto dalla percentuale che gli

rinvenute sul suo computer per il trasferimento, con relativa custodia, di alcune
opere d’arte dall’Italia alla Svizzera, configurassero soltanto delle circostanze
post factum e come tali inidonee a comprovare la sua partecipazione al delitto.
Del resto la stessa conclusione raggiunta dalla Corte, secondo cui il B.B., avendo
collaborato fattivamente ad ogni fase dell’attività oggetto del mandato, non
poteva non sapere che nell’agosto 2010 lo XX si era recato in Svizzera per
stipulare, a nome della A.A., il contratto di deposito presso l’UBS per la
custodia del dipinto, dimostra l’inconsistenza della tesi relativa al suo concorso
nell’esportazione del quadro, tenuto conto che la stipula del contratto di deposito
non coincide con il trasferimento dell’opera all’estero e che la mera conoscenza
di tale dato nulla prova all’infuori di un’eventuale connivenza. Conclude pertanto
chiedendo che, nella assoluta assenza di elementi probatori che confortino la tesi
dell’accusa, la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio con assoluzione
dell’imputato per non aver commesso il fatto.
4. Con memoria successivamente depositata A.A. ha articolato
un nuovo motivo con il quale deduce che il fine elusivo delle imposte che,
secondo l’accusa, avrebbe costituito il movente del trasferimento del dipinto di
Leonardo in Svizzera, risulta contraddetto dal regime fiscale vigente che esclude,
in generale, che la compravendita di opere d’arte effettuata da un collezionista
configuri attività di impresa e debba perciò essere assoggettata ad imposizione
fiscale e che, ove in particolare l’opera d’arte sia pervenuta al titolare non già a
seguito di transazione commerciale, bensì di donazione o successione – ipotesi
questa collimante con il caso di specie ove l’opera del pittore fiorentino era stata
acquisita dall’imputata jure successionis alla morte del padre – deve escludersi la
natura commerciale dei proventi derivanti dalla sua vendita, come affermato
dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 5 del 24.1.2001. Viene così
a cadere, stando alla difesa, anche il presupposto su cui la sentenza impugnata
ha fondato la configurabilità del concorso morale dell’imputata, che resta
comunque insussistente sul piano della sua configurazione materiale in assenza,
come già diffusamente dedotto nel ricorso originario, di qualsivoglia riscontro
probatorio.
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sarebbe spettata in caso di vendita dell’opera, o ancora le lettere di intenti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo rispettivamente articolato dalla A.A. e dal B.B.,
malgrado le divergenti prospettazioni afferenti ognuna alla contestazione della
posizione ascrittagli come concorrente nel reato, si innestano tuttavia su una
dorsale comune attraverso la quale si assume che la Corte di Appello abbia
fondato il giudizio di colpevolezza nei confronti di entrambi assommando una

consumazione dell’illecito e, in quanto post factum, penalmente irrilevanti.
La linea difensiva seguita da entrambi gli imputati si fonda sulla tesi,
apparentemente suggestiva, di un vuoto temporale, in termini di risultanze
probatorie, intercorrente tra 1’8 marzo ed il 3 agosto 2013 in cui sarebbe stata
inopinatamente collocata, senza peraltro alcuna certezza sulla data, la
consumazione dell’illecito, costituito nel trasferimento, in assenza della prescritta
licenza all’esportazione mai richiesta all’autorità competente, dall’Italia alla
Svizzera, dell’opera pittorica di proprietà della A.A., per giungere alla
conclusione che nessuna prova sarebbe emersa dall’espletata istruttoria in ordine
al contributo partecipativo di ognuno di essi.
1.1.Va premesso che la singolare opera oggetto dell’azione delittuosa costituita da un dipinto ad olio su tela raffigurante Isabella d’Este attribuito
(quantunque la sua paternità sia stata poi al centro di un vivace dibattito tra gli
esperti di storia dell’arte) a Leonardo da Vinci, trattandosi della trasposizione di
un disegno cd. “preparatorio” realizzato con la tecnica della sanguigna mista a
carboncino pacificamente ascritto al maestro fiorentino ed esposto al museo del
Louvre – è pervenuto jure ereditatis alla A.A. all’apertura della successione
paterna risalente al 1990. Malgrado le plurime e contraddittorie versioni
sull’ubicazione del quadro da parte dell’imputata, succedutesi dall’inizio
dell’apertura delle indagini nel corso dell’intero procedimento, costituisce dato
non controverso, in quanto definitivamente ammesso dalla stessa difesa con
l’atto di appello, che l’opera si trovasse in Italia alla data del 3 marzo 2010
allorquando costei lo portò dal Bussolari, esperto d’arte con studio in Modena,
affinché venisse sottoposto a specifiche analisi dirette ad accertarne la datazione
e conseguentemente ad appurarne l’effettivo valore, di cui la proprietaria non
aveva certezza, supponendo soltanto che si trattasse di un’opera riferibile alla
scuola leonardesca. In esecuzione del mandato lo studioso aveva, con relazione
consegnata alla committente nel giugno di quello stesso anno, accertato che la
tela, stante il soggetto ivi raffigurato e la tecnica utilizzata, fosse riferibile “a
derivazione od ambito leonardesco”, escludendo che potesse trattarsi di una
riproduzione di epoca successiva. E’ stato altresì accertato che il dipinto sia
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serie di fatti in sé non punibili perché relativi a condotte successive alla

stato, successivamente, trasportato in Svizzera dove, a seguito del contratto di
locazione stipulato con la Banca UBS di Lugano in data 3 agosto 2010, era stato
collocato in un caveau nel quale era rimasto fino all’agosto 2013, per poi essere
nuovamente trasferito in altro deposito presso una società finanziaria, anch’essa
con sede in Lugano.
1.2.E’ sulla mancanza di elementi probatori specificamente collocabili in
tale arco temporale, intercorrente tra la sicura presenza del quadro in Italia e la
data accertata dai giudici di merito circa la presenza dello stesso dipinto a
Lugano (coincidente con la data di stipula del contratto di locazione del caveau o

doglianze sul piano dell’illogicità motivazionale, sostenendo la A.A. che non
sia stata fornita alcuna dimostrazione che fosse stata lei ad averlo trasportato in
Svizzera, né che l’esportazione corrispondesse alla sua volontà, diretta solo
all’alienazione dell’opera, ragione per la quale aveva conferito mandato
all’avvocato XX, ed il B.B. che manchi ogni prova circa il suo coinvolgimento
nel trasferimento del quadro all’estero, avendo soltanto svolto un’attività di mera
cooperazione alla sua valutazione finalizzata alla vendita nella convinzione che il
dipinto si trovasse in Italia.
In realtà attraverso la minuziosa ricostruzione delle condotte dei due
imputati antecedenti e successive al perfezionamento dell’illecito, nella puntuale
sequenza cronologica in cui si sono succedute, i giudici distrettuali ricuciono il
segmento temporale intercorrente tra 1’8 marzo e il 3 agosto 2010 che la difesa
vorrebbe spezzare senza tuttavia confrontarsi con le puntuali argomentazioni
della sentenza impugnata, ma soltanto sollecitando una rivisitazione meramente
fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una
valutazione alternativa delle fonti di prova. In definitiva l’operazione censorea
posta in essere dalla difesa si traduce, nel tentativo di scardinare la solida e
lineare ricostruzione della vicenda e dei ruoli rivestiti dai prevenuti resa dalla
pronuncia in esame, in un’inammissibile disarticolazione del costrutto logicoargomentativo dello stesso provvedimento, attuato attraverso la riproduzione di
singoli passaggi, isolati dal contesto in cui erano stati inseriti e dunque dal
sottostante filo conduttore, al fine di evidenziare una cesura logica delle
pluriarticolate e concatenate disquisizioni di cui, invece, si compone. Al contrario,
la sentenza ricompone tutti i singoli elementi emersi dall’espletata istruttoria,
ricostruendo un quadro coerente ed organico che evidenzia, attraverso l’analisi
delle plurime condotte poste in essere dagli imputati, come il loro obiettivo finale
fosse quello di alienare il dipinto al di fuori dei confini nazionali cui l’illecito
contestatogli era naturalmente preordinato.

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comunque a ridosso della stessa) che gli imputati imbastiscono le rispettive

Gli elementi addotti dalla Corte territoriale, lungi dal rivelare fratture
logiche, sono ampiamente sufficienti, oltre che inscindibilmente saldati fra loro
con coerenza stringente, a sorreggere l’affermazione di responsabilità.
1.3.Quanto alla A.A. cardine su cui incentra la tenuta del
costrutto argomentativo è costituito dalla locazione del caveau presso la banca di
Lugano con decorrenza dal 3.8.2010 e, dunque, a poche settimane di distanza
dalla perizia del Bussolari che aveva verificato l’inestimabile valore sia artistico
che commerciale dell’opera, dove è stato accertato, dalle plurime e convergenti

copia, al professore di storia dell’arte chiamato a periziarlo, dall’antiquario
intervenuto per eseguire un piccolo restauro, all’esperto Cornale incaricato di
analizzare i materiali sottostanti la superficie pittorica) che il quadro sia stato
collocato/ fino al 20.8.2013: la circostanza che il relativo contratto, quand’anche
materialmente perfezionato dallo XX con l’istituto bancario, fosse stato
stipulato a nome e per conto della A.A., che era fisicamente presente al
momento della sua redazione, ha portato la Corte di Appello ad escludere, con
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motivazione improntata a logica stringente, che la stessa potess e/Ignara del
trasferimento del dipinto in Svizzera e soprattutto che avesse delegato l’intera
operazione all’avvocato perché provvedesse autonomamente alla vendita di cui si
sarebbe, una volta conferita la procura, disinteressata. Altrettanto emblematica è
la successiva condotta dell’imputata che ha personalmente risolto il contratto di
locazione del caveau, confermando in tal modo di esserne l’intestataria, il
20.8.2013 ad appena quattro giorni di distanza dal controllo operato nei
confronti dello XX alla frontiera italo-svizzera, trovato in possesso di tutta la
documentazione attinente al quadro ed alla sua ubicazione, così come alle
trattative per la vendita: fatto questo di cui la pronuncia impugnata rimarca la
singolare sequenza cronologica per desumerne, del tutto coerentemente ) che
l’obiettivo da costei prefissosi fosse quello, non appena resasi conto che la polizia
elvetica era venuta a conoscenza dell’esistenza del quadro e che di ciò sarebbe
stata data comunicazione agli organi inquirenti italiani, di impedire che venisse
rintracciato, come di fatto era avvenuto stante la prima rogatoria di li a poco
disposta dalla Procura di Pesaro presso la Banca UBS, conclusasi negativamente.
Obiettivo questo perseguito con il trasferimento del dipinto in altro deposito
presso non più una banca ma una società finanziaria, anch’essa a Lugano, ed al
contempo accompagnato da quello, ad esso concomitante, di sviamento delle
indagini che aveva indotto la A.A., in una serrata successione temporale, a
rendere una dichiarazione giurata nella quale affermava che l’opera, inizialmente
appartenuta alla nonna paterna, residente in Svizzera e poi pervenuta alla sua
morte al figlio, ovverosia al padre della dichiarante, era sempre rimasta nel
territorio svizzero (affermazione poi più volte smentita e ritrattata dalla stessa
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(“9

deposizioni testimoniali raccolte (dal pittore Salogni, incaricato di redigerne una

imputata nel corso del processo) e a commissionare l’esecuzione di una copia del
dipinto al pittore Marco Salogni al fine di corroborare la tesi, sostenuta dalla
difesa fino a tutto il processo di primo grado, che l’opera originale non avesse
mai varcato i confini elvetici, essendo stata solo la copia ad aver fatto in ingresso
in Italia. Le ulteriori condotte poste in essere dalla proprietaria, consistite
nell’essersi frequentemente recata presso il deposito di Lugano per
accompagnare i soggetti di volta in volta di volta incaricati di periziare,
restaurare o analizzare la preziosa tela sono state, consequenzialmente, ritenute

direzione sempre mantenuta sull’intera operazione finalizzata alla vendita, che
l’aveva vista, sempre in prima persona, seguirne anche gli spostamenti materiali,
perciò riconducibili ad incarichi dalla stessa conferiti, così come nelle
conversazioni intercettate è emersa la sua piena consapevolezza dell’illiceità del
trasferimento del bene al di fuori dei confini nazionali, effettuato in assenza della
licenza, mai richiesta all’autorità competente, alla sua esportazione. Il filo rosso
attraverso il quale i giudici di merito ricuciono i singoli tasselli del quadro
probatorio, saldandosi la pronuncia di primo grado con quella di primo grado con
la quale forma un unicum 4n_scindibile stante la doppia conforme dichiarazione
di colpevolezza, è costituito dal fatto che l’originale in possesso della A.A.
fosse fino a tutto il 2013 l’unico esemplare dell’opera: essendo stata esclusa sin
dalla sentenza del Tribunale l’esistenza di un’altra copia, su cui si basava l’iniziale
strategia difensiva confermata dalle dichiarazioni rese dell’imputata nel primo
interrogatorio che, per dimostrare che il dipinto non fosse mai stato in Italia,
aveva sostenuto di aver portato la copia in visione al Bussolari, senza però nulla
aver però saputo riferire sulla sua origine né tanto meno sulle sue sorti, non
essendovi di tale riproduzione alcuna traccia ed al contrario scivolando in una
grossolana catena di contraddizioni, viene evidenziato come il conferimento nel
settembre 2013 dell’incarico di riprodurre la tela al pittore Salogni, ovverosia
proprio quando gli inquirenti erano venuti a conoscenza, con la documentazione
sequestrata alla frontiera all’avvocato XX, dell’esistenza del quadro,
costituisse parte integrante del piano difensivo che l’imputata aveva sin da allora
tentato di precostituire con l’obiettivo di riuscire ad occultare l’epoca di
realizzazione della copia, facendola passare per la preesistente riproduzione
menzionata nell’interrogatorio, ma che è, invece, definitivamente naufragato
con gli esiti sia delle indagini che delle deposizioni acquisite nel dibattimento che
hanno fatto luce sulla data dell’effettivo commissionamento e conseguentemente
mutato la stessa linea difensiva.
1.4. Lo stesso suggestivo approccio nei confronti della sentenza
impugnata è quello del B.B. che, come la coimputata, ne censura la motivazione
mantenendo una rigida differenziazione tra il reato, cui sostiene di essere
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aggiuntive conferme del costante interessamento personale al dipinto e della

estraneo, e le azioni pre e post delictum, come se le stesse potessero essere
ritenute sganciate dalla operazione finale, costituita dall’alienazione dell’opera
d’arte – peraltro non ancora conclusasi allorquando con l’intervento delle forze
dell’ordine ne è stato disposto il sequestro – cui l’illecito trasferimento dell’opera
dall’Italia alla Svizzera era finalizzato. Anche con riferimento alla posizione di
quest’ultimo la Corte di merito ha elencato una pluralità di condotte, univoche e
convergenti, dalle quali viene tratta, con esauriente e lineare ragionamento, non
solo la sua piena consapevolezza che il dipinto si trovasse in Italia prima

ma altresì la sua attiva partecipazione al trasferimento dell’opera in Svizzera.
Viene evidenziato come l’essersi adoperato nel 2010 per contattare un esperto di
opere d’arte residente a Modena al fine di analizzare il quadro – operazione che
come logicamente assumono i giudici distrettuali presupponeva l’esame
materiale del dipinto, circostanza della quale il B.B., in quanto appassionato di
opere d’arte, non poteva non avere contezza – stridesse platealmente con
l’asserita convinzione da parte di costui che la tela fosse in Svizzera, essendo
evidente che ove così fosse stato si sarebbe adoperato per cercare un esperto in
quel paese, senza contare che successivamente alla fatidica data dell’8.3.2010,
coincidente con la commissione della perizia da parte della A.A. al Bussolari,
cui era stata materialmente portata in visione l’opera, si era svolta presso lo
studio del professionista una riunione “per approfondire la conoscenza del
dipinto” cui, oltre allo XX e alla A.A., aveva partecipato anche il
ricorrente, fatto questo ragionevolmente ritenuto indicativo di un suo pieno
coinvolgimento nelle operazioni afferenti la vendita del quadro. Da tale condotta,
cui ha fatto seguito, dopo il trasferimento della tavola a Lugano, una pluralità di
azioni evidenzianti la sua partecipazione attiva al progetto perseguito dalla
A.A., quali la serrata collaborazione prestata all’avvocato XX, l’essersi
recato più volte nel caveau della banca per presenziare agli interventi sul quadro
di alcuni dei soggetti incaricati dalla proprietaria e l’averla accompagnata nel
dicembre 2014 all’incontro con i futuri acquirenti è stata, unitamente alle lettere
di intenti per il trasferimento e la custodia di opere d’arte dall’Italia alla Svizzera
rinvenute nel suo computer, desunta con argomentazioni lineari ed
intrinsecamente congrue che le deduzioni difensive, volte solo a dare una diversa
lettura delle risultanze probatorie, non riescono a scalfire, la sua
compartecipazione all’illecito.
1.5.

E’ ben vero che la sentenza impugnata, che giustifica l’intera

operazione posta in essere dagli imputati con l’evasione dell’imposizione fiscale,
fornisce sul fine ultimo da costoro perseguito un argomentazione fallace posto
che il vigente ordinamento non prevede alcuna tassazione per la vendita di beni
personali i cui proventi, ove non rientrino in un’attività imprenditoriale, sono
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dell’8.3.2010 e che da allora in poi fosse stato collocato nel caveau di Lugano,

fiscalmente irrilevanti: l’art. 67 T.U.I.R., che disciplina la tassazione dei cd.
redditi diversi, non prevede infatti fra questi quelli provenienti da realizzo di
plusvalenze per la vendita di opere d’arte. Va tuttavia rilevato che, costituendo il
reato di cui all’art. 174 d. Igs. 42/2004 un delitto che richiede quanto
all’elemento soggettivo il dolo generico, è sufficiente che l’agente abbia la
rappresentazione degli elementi del fatto tipico e quindi che agisca nella
consapevolezza di trasportare all’estero opere di interesse artistico senza aver
conseguito la licenza di esportazione, mentre lo scopo e i motivi che lo hanno

determinazione della pena, non rilevando ai fini del perfezionamento del reato
(sulla nozione di dolo generico cfr. ex multis Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014 dep. 04/12/2014, Barassi, Rv. 261417; Sez. 3, n. 47226 del 04/11/2005 dep.28/12/2005, Palmiero, Rv. 233268)
Pertanto, quale che possa essere stato il movente che ha indotto i
prevenuti a trasportare il quadro in Svizzera ai fini della sua futura vendita, che
potrebbe essere anche quello di un più vivace e florido mercato di opere d’arte o
di prospettive di guadagno più remunerative, non viene comunque meno
l’antigiuridicità del fatto, di talché l’erronea valutazione resa al riguardo dai
giudici di merito non può ritenersi riguardi un elemento decisivo. Va infatti
ricordato, con riferimento al lamentato vizio motivazionale, che il controllo sulla
motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione
dell’espressa previsione normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo
accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo: deve
essere, quindi, diretto ad individuare, come reiteratamente affermato da questa
Corte, un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dal giudice di
merito, che deve non solo essere identificabile come illogicità manifesta della
motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in
carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno
delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, ma essere altresì
decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne
la capacità dimostrativa.
D’altra parte va rilevato che, anche sul piano squisitamente probatorio,
l’individuazione di un adeguato movente dell’azione illecita perde qualsiasi
rilevanza, ai fini dell’affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque
la prova dell’attribuibilità di detta azione all’imputato. E’ stato infatti affermato
proprio in tema di valutazione della prova, che l’accertamento della causale non
è essenziale ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato anche nel
processo cosiddetto indiziario, a condizione che tale responsabilità emerga in
modo certo da altri indizi, correttamente accertati e valutati, anche in relazione
ad eventuali ipotesi alternative prospettate dalla difesa (Sez. 1, n. 25199 del

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indotto al trasferimento possono essere considerati solo ai fini della

08/01/2015 – dep. 16/06/2015, P.M., Dessena, Rv. 263922; Sez. 1, n. 11807
del 12/02/2009 – dep. 18/03/2009, Gatti, Rv. 243485). Pertanto, in presenza
degli univoci e stringenti elementi indiziari individuati dalla Corte di Appello in
ordine alla colpevolezza degli imputati, cui non ha fatto riscontro alcuna credibile
giustificazione alternativa fornita dalla difesa, che si è limitata a negare
l’ascrivibilità del fatto a costoro – alternativa che non è emersa neppure
allorquando, mutando la iniziale linea difensiva fondata sulla detenzione
materiale da parte della A.A. di una sola copia del quadro, è stata finalmente

-, l’illogica motivazione relativa alla causale del delitto, e dunque ad un punto
non decisivo ai fini della stessa configurabilità della responsabilità penale, non
può ritenersi comunque idonea a scardinare il solido impianto logico
argomentativo della sentenza impugnata.
Entrambi i motivi di ricorso devono pertanto essere dichiarati
inammissibili
2. L’inammissibilità delle impugnative con riferimento al primo motivo non
consente di esaminare neppure il secondo motivo, il cui contenuto è identico in
entrambi i ricorsi, afferente all’intervenuta prescrizione del reato.
Come autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, che
ha evidenziato come l’art. 129 cod. proc. pen. non rivesta una valenza prioritaria
rispetto alla disciplina della inammissibilità, non attribuendo al giudice
dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle
regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di
giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la
proposizione di una valida impugnazione, l’inammissibilità del ricorso per
cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
c.p.p.. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266).
Deve pertanto concludersi per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, che
necessariamente si estende anche ai motivi aggiunti.
Segue a tale esito la condanna, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., dei
ricorrenti, non sussistendo elementi per ritenere che abbiano proposto la
presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma
equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

11

ammessa la presenza dell’opera in Italia prima del suo trasferimento in Svizzera

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30.1.2018

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