Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17116 del 28/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17116 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRACCHI ENRICO DAVIDE N. IL 19/03/1963
avverso l’ordinanza n. 3053/2010 GIP TRIBUNALE di SONDRIO, del
12/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere ott. GIULIANO CASUCCI;
lette/te le conclusioni del PG Dott.
,e (

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/03/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 luglio 2012, il GIP del Tribunale di Sondrio rigettava l’
opposizione proposta da Bracchi Enrico Davide contro il provvedimento del P.M. in
sede che non aveva accolto la richiesta di restituzione delle somme di danaro
oggetto di sequestro probatorio in quanto corpo di reato del delitto di
appropriazione indebita ai danni della srl Bracchi Costruzioni nonché dell’ ulteriore

nero” da parte di acquirenti di immobili oggetto di vendita.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ indagato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi: – per avere il GIP
utilizzato ai fini della decisione atti integrativi trasmessi dalla locale Procura in data
successiva all’ udienza del 4.7.2012, con violazione del contraddittorio; –

per

violazione della legge penale sia per aver ritenuto sufficiente, per mantenere il
sequestro, la qualificazione del danaro come corpo di reato; sia per averlo
mantenuto in relazione ad una nuova ipotetica appropriazione di danaro riscosso “in
nero” per la vendita di immobili riferibili a società delle quali il denunciante non è
stato mai socio; sia perché la nozione di corpo di reato postula l’ esistenza di un
rapporto di immediatezza tra la cosa oggetto di sequestro e l’ illecito penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Sulle conformi richieste del Procuratore Generale deve rilevarsi che l’ acquisizione di
atti integrativi trasmessi successivamente MI’ udienza dal P.M. al Giudice (il cui
valore probatorio e la cui utilizzazione ai fini della decisione varrebbe in relazione
ad una nuova ipotesi di appropriazione che si sovrappone ma non elimina il titolo
originario, che si afferma essere determinato dalla natura di corpo di reato in
relazione alli originario reato di appropriazione indebita), comporta la violazione
della regola del contraddittorio e quindi impone l’ annullamento con

rinvio al

Tribunale di Sondrio, anche ai fini della valutazione dell’ attinenza con l’ ipotesi di
reato oggetto di addebito.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio aliribunale di Sondrio

Roma 28 marzo 2013

ipotesi di appropriazione indebita di somme acquisite mediante corresponsione “in

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