Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17114 del 27/03/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17114 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERNARDI MASSIMO N. IL 27/05/1970
avverso l’ordinanza n. 5211/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consi gliere DO. GIULIANO CASUCCI ;
lette/~ke le conclusioni del PG Dott. \I v,ki.,4,,412,ta C..
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 27/03/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20 luglio 2012, la Corte di appello di Milano, IV sezione
penale, dichiarava inammissibile l’ appello proposto da Bernardi Massimo contro la
sentenza del Tribunale di Monza, con la quale era stato dichiarato colpevole del
reato ascritto e condannato alla pena di giustizia.
La Corte territoriale osservava che nessuna critica specifica era stata mossa alla
motivazione adottata dal primo giudice, tali non potendosi valutare le considerazioni
speciale del fatto e recidiva.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamentoadl rilievo che con l’ appello erano state esposte puntualmente le
ragioni poste a fondamento del gravame fondate sulla necessità di rivedere la pena
comminata in punto di concessione delle attenuanti generiche e di rivalutare l’
applicazione della recidiva reiterata e specifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con esso si è opportunamente rammentato che con l’ appello si era chiesto di
rivedere la pena sia in punto di concessione delle attenuanti generiche sia in punto
di concreta applicazione della contestata recidiva. In particolare, quanto a tale
aggravante, si era rilevato che il Tribunale l’ aveva ritenuta sussistente ed in
concreto applicata senza alcuna valutazione sotto il profilo “della più accentuata
colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo”, in relazione oltretutto ad un
fatto reato giudicato di particolare tenuità, tanto da renderlo meritevole dell’
attenuante di cui al capoverso dell’ art. 648 cod. pen.
L’ ordinanza deve in conseguenza essere annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Milano.
Roma 27 marzo 2013
liere Est.
generali in tema di recidiva e le generiche doglianze di comparazione tra attenuante