Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17114 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17114 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DISPERSO CARMINE nato il 20/04/1974 a TORINO

avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Disperso Carmine ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la
sentenza in epigrafe, che, per quanto di interesse, ha confermato quella di condanna
pronunciata nei suoi confronti ad esito del giudizio di primo grado per il reato di peculato
contestato al capo 1 e dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ai reati
contestati ai capi 3 e 4, rideterminando la pena inflitta per il delitto di peculato di cui sopra.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc.
pen. con riferimento alla valutazione della prova offerta in ordine alla sussistenza del delitto

ricorrente in ragione del pubblico servizio da lui esercitato anziché mediante l’induzione in
errore del detentore con artifici e raggiri; a tal riguardo, la prova dell’avvenuta restituzione
del biglietto della lotteria al legittimo possessore renderebe non configurabile la contestata
appropriazione.
Il ricorrente sollecita inoltre questa Corte di legittimità a concedergli la circostanza
attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen. in ragione dell’integrale risarcimento del danno
provocato alla persona offesa del reato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado
e il benefizio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile poiché versato in fatto e meramente reiterativo di censure
di merito già proposte in appello e alla quali la Corte territoriale, con decisione conforme a
quella del giudice di primo grado, ha offerto puntuale e congrua risposta, immune da vizi
logici e giuridici. La sentenza in esame ha invero compiutamente giustificato (p. 12) le ragioni
per le quali nel caso di specie gli artifici non sono stati posti in essere per ottenere il possesso
del biglietto vincente, bensì per occultarne l’illecito impossessamento ovvero per assicurarsi
l’impunità, sicché sussiste il delitto di peculato e non quello di truffa, avendo l’incaricato di
pubblico servizio già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di
appropriazione, per ragione del suo servizio (Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile,
Rv. 260154). La Corte territoriale ha così dato corretta applicazione al principio di diritto
costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’elemento distintivo tra il delitto di
peculato e quello di truffa aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti
ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle modalità di acquisizione del
possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la
prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri
avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e
ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso,
se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene
(Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, Bartolone, Rv. 258051).
La Corte territoriale ha inoltre puntualmente e adeguatamente giustificato le ragioni
ostative al riconoscimento dell’invocata attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen. (p. 13) e
l’esistenza di precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio della sospensione

di peculato ed in particolare circa il conseguimento del possesso della res da parte del

condizionale della pena (p. 14), di talché anche sotto questi profili il ricorso si palesa
aspecifico e reiterativo di motivi d’appello congruamente esaminati.

Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo,
in ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro tremila la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/03/2018

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17 OR. 2519

2

P.Q.M.

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