Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17113 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17113 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STANICA GINA nato il 12/07/1969 a BUCAREST( ROMANIA)

avverso la sentenza del 11/03/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Stanica Gina ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza
in epigrafe, che ha confermato quella di condanna pronunciata nei suoi confronti ad esito del
giudizio di primo grado per il reato di calunnia contestato al capo A.

2. La ricorrente deduce:
a) vizi di motivazione in punto di ritenuta responsabilità penale per avere la Corte
territoriale incompiutamente vagliato la ricostruzione dei fatti da lei fornita, con la quale era
stato escluso il conferimento di qualsivoglia incarico professionale in favore dell’Avvocato Di

b) manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta consegna del titolo da parte
della ricorrente in conseguenza di un inesistente conferimento di incarico professionale.

3. Il ricorso è inammissibile poiché versato in fatto e meramente reiterativo di censure
di merito già proposte in appello e alla quali la Corte territoriale, con decisione conforme a
quella del giudice di primo grado, ha offerto puntuale e congrua risposta, immune da vizi
logici e giuridici, là dove ha compiutamente giustificato le circostanze nelle quali l’assegno in
questione è stato completato dalla ricorrente con il relativo importo e con la sua firma e
consegnato al collaboratore dello studio dell’Avvocato Di Nardo, dott. Di Sipio, prima che la
stessa ricorrente ne denunciasse lo smarrimento (pp. 4-5).

Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo,
in ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro tremila la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/03/2018

Renzo, ed omesso di considerare la decisiva testimonianza a discarico resa de Di Rado Nicola;

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