Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17112 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17112 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

.
Vr

L’ERE

Sul ricorso proposto da Marmnoliti Annunziata, n. a San Giorgio Morgeto il
14/09/1952;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina, in data
12/12/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Mammoliti Annunziata ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui il
Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina, in sede di rinvio da annullamento di
ordinanza che aveva dichiarato il difetto di legittimazione della instante, ha
rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di esecuzione della
demolizione di cui alla sentenza di applicazione della pena in data 05/05/2015
per il reato di abuso edilizio.

I

Data Udienza: 03/03/2016

2. Con un primo motivo, deducendo violazione degli artt.98 e 99 del d.P.R. n.
380 del 2001, lamenta che, in relazione alle modalità esecutive dell’ordine
giudiziale, lo stesso, concernendo sentenza di applicazione della pena
intervenuta per la violazione della normativa antisismica, avrebbe dovuto essere
attuato dalla Regione ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 380 cit. e non dal P.M..
3. Con un secondo motivo evidenzia la riproponibilità della doglianza di cui al

ab origine sollevata, la Corte di

cassazione, nella sentenza di annullamento di cui in premessa non si è
pronunciata ritenendo la questione assorbita, sì che la stessa è rimasta
impregiudicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. La censura sollevata in ricorso è manifestamente infondata.
Avendo infatti la sentenza di applicazione della pena

de qua riguardato sia

violazioni edilizie sia violazioni della normativa antisismica, va ribadito il
principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui alla demolizione del
manufatto derivante, allo stesso tempo, dalla violazione della normativa edilizia
nonché di quella della normativa antisismica, si applica la sola procedura di cui
all’art. 31 del d. P.R. n. 380 del 2001 e non anche quella di cui all’art.98, sicché
compete, per entrambe, al P.M. l’iniziativa per la relativa esecuzione (tra le altre,
Sez. 3, n. 46209 del 12/10/2011, P.M. in proc. Pacchioni, Rv. 251593).

5. Il ricorso è pertanto inammissibile discendendone la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016

primo motivo, posto che, sulla stessa, già

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