Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17110 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17110 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NANNI LUIGI nato il 20/05/1966

avverso la sentenza del 05/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nanni Luigi ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in
epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con la quale era stato condannato per il
reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo:
A) erronea applicazione dellla legge penale in relazione agli artt. 393 bis cod. pen. e 14 Cost.
in ordine all’intervenuto diniego della scriminante dell’arbitrarietà del comportamento dei
pubblici ufficiali operanti;
B) violazione dell’art. 337 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento

disprezzo e non già della volontà di opporsi al compimento dell’atto di ufficio.
3. Il ricorso è inammissibile poiché sollecita un’impropria rivalutazione fattuale delle fonti
di prova e rappresenta la mera riproposizione di censure di merito alla quale la Corte
territoriale ha offerto esauriente risposta, del tutto immune da vizi logici e giuridici là dove
richiama l’uso di violenza fisica (spintoni e strattoni) da parte del ricorrente per opporsi al
compimento degli accertamenti d’ufficio dei militari operanti e l’assenza di qualsivoglia
carattere arbitrario nella loro condotta (pp. 4-5).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo, tenuto conto della natura delle questioni dedotte, fissare in euro
tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/03/2018

materiale del reato per essere la condotta del ricorrente l’espressione di sentimenti ostili e di

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