Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1711 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1711 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUTTONE GIUSEPPE N. IL 09/05/1961
avverso l’ordinanza n. 6333/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 11/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

c’kuo

Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto

– che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con il provvedimento
indicato in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Buttone Giuseppe
avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo
differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen.;

– che in data 23 gennaio 2015 il detenuto ha presentato dichiarazione

proc. pen., riservando al proprio difensore la presentazione dei motivi a
sostegno del gravame;

Considerato in diritto

– che non avendo il ricorrente presentato nei termini i motivi a
sostegno dell’impugnazione, ne va dichiarata l’inammissibilità ex art. 591
lett. c) cod. proc. pen.;

che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi
di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende,
congruamente determinabile in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro
alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2015.

d’impugnazione dell’indicato provvedimento ai sensi dell’art. 123 cod.

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