Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1711 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 1711 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Santilli Gianluca, nato a Roma il 13/07/1964
awerso la sentenza del 07/05/2013 della Corte d’appello di Roma R.G. n. 1986/2012
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Oscar Cedrangqlo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Avv. Fabrizio Merluzzi, il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 07/05/2013 la Corte d’appello di Roma, a seguito dell’annullamento con
rinvio disposto, con sentenza del 27/10/2011, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte,
ha determinato il trattamento sanzionatorio relativo alla posizione di Gianluca Santilli.
Quest’ultimo è stato ritenuto responsabile: a) del reato di cui all’art. 615

ter, comma

secondo, n. 1, e comma terzo, cod. pen. e b) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 326 cod.
pen., perché, abusando dei propri poteri di maresciallo dei carabinieri e in violazione delle
regole sull’accesso alla banca dati del Sistema di Indagine (SDI) in dotazione alle Forze di
Polizia, si era introdotto nel sistema, per compiere accertamenti su persone, non per ragioni
d’ufficio, ma a seguito della richiesta a lui rivolta da un terzo, per motivi ricollegabili a
contrasti insorti tra la convivente di quest’ultimo e l’ex — coniuge della donna.

1

Data Udienza: 05/12/2013

La Corte territoriale, preso atto della decisione delle Sezioni Unite, le quali hanno ritenuto
che l’ipotesi dell’abuso delle qualità indicate dall’art. 615 ter, comma secondo, n. 1, cod.
pen., al pari della previsione di cui al terzo comma del medesimo art. 615 ter, va qualificata
come circostanza aggravante delle condotte descritte nel primo comma, è pervenuta ad un
giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in
considerazione dell’assenza di finalità di lucro o di altri biasimevoli motivi nella condotta
dell’imputato; quindi, tenuto conto del concreto disvalore della condotta illecita, espresso
dagli elementi considerati dal legislatore attraverso la previsione di aggravanti ad effetto

in anni due di reclusione, ha applicato la riduzione ex art. 62 bis cod. pen., ha operato
l’aumento di mesi quattro di reclusione, per la continuazione con il reato di cui al capo b),
per giungere, infine, a seguito della riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato, alla
pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si
lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte
territoriale identificato il reato più grave in quello previsto dall’art. 615 ter, comma primo,
cod. pen., anziché in quello di cui all’art. 326 dello stesso codice.
Si aggiunge, inoltre, che, nell’individuazione della pena base, la sentenza impugnata aveva
valorizzato profili, per un verso, legati alla fattispecie meno grave e, per altro verso,
comunque non valutabili, in quanto elisi dal giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche.

Considerato in diritto
1. La prima, assorbente articolazione del motivo di ricorso, concernente l’individuazione del
reato più grave, è fondata.
In tema di reato continuato, infatti, la violazione più grave va individuata in astratto in base
alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze
in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.
U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347).
Ciò posto, alla luce del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche espresso
dalla Corte territoriale, il raffronto andava operato tra la pena edittale prevista dall’art. 615
ter, comma primo, cod. pen. per la fattispecie non circostanziata, punita con la reclusione
sino a tre anni, e la pena edittale prevista dall’art. 326 dello stesso codice, ossia la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Poiché, in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, al fine della
individuazione, per il calcolo della pena, del reato più grave, si deve tenere conto, in caso di
concorso di pene dello stesso genere e specie, della pena edittale massima e, a parità di
massimo, del maggiore minimo (Sez. 6, n. 4087 del 19/02/1997 – dep. 08/05/1997, P.M. in
proc. Bassi, Rv. 207402), appare evidente che la violazione più grave è rappresentata dal
reato di cui all’art. 326 cod. pen.

2

speciale, ha determinato la pena base per il reato di cui all’art. 615 ter, giudicato più grave,

Ne discende che la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, la
quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
Va, in ogni caso, aggiunto che, attenendo l’accoglimento del ricorso a profili relativi al
trattamento sanzionatorio, il rinvio disposto comporta l’irretrattabilità dell’accertamento della
responsabilità, per il principio di formazione progressiva del giudicato, che rende inoperante
l’istituto della prescrizione (al riguardo, v. Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004, Ragusa, Rv.
228499).

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame in ordine al trattamento
sanzionatorio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma il 05/12/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA