Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17109 del 13/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17109 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENTILE AMEDEO nato il 28/10/1950 a PALERMO
avverso la sentenza del 04/07/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gentile Amedeo ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza
in epigrafe, che ha confermato quella di condanna pronunciata nei suoi confronti ad esito del
giudizio di primo grado, celebratosi con rito abbreviato, per il contestato reato di calunnia.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in punto di ritenuta responsabilità penale per
avere la Corte finanche confuso le date dell’intervento chirurgico da lui subito, che non gli
avrebbe consentito di trovarsi a bordo della vettura in occasione dell’incidente.
Con motivi nuovi depositati in data 30/1/2018 il ricorrente ha segnalato che in data

3. Il ricorso è inammissibile poiché versato in fatto e meramente reiterativo di censura
di merito già proposta in appello e alla quale la Corte territoriale ha offerto puntuale e congrua
risposta là dove ha compiutamente argomentato l’inconcludenza delle circostanze di fatto
allegate dal ricorrente (intervento chirurgico subito in day hospital il giorno precedente il
sinistro stradale) al fine di escludere la fondatezza della precisa ricostruzione degli
avvenimenti proposta dalla persona offesa, come riscontrata dai dati di traffico telefonico del
suo cellulare (pp. 4-6).
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la declaratoria d’estinzione del reato
per prescrizione che sarebbe maturata, come nel caso di specie, in data successiva alla
pronunzia della sentenza d’appello, avvenuta il 4/7/2017 (S.U., De Luca; S.U., Bracale).

Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo,
in ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro tremila la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/03/2018

nte estesor,e

10/11/2017 il reato de quo si è prescritto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA