Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17104 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17104 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIOLLA LUIGI nato il 08/02/1948 a TARANTO

avverso la sentenza del 14/04/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TARANTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO, con sentenza in data 14/04/2017, applicava nei
confronti di MIOLLA LUIGI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di
cui agli artt. 56, 575 CP.

er consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere
dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di
certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 08)02/2018
Il Consiglier
tj

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione
con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, in quanto deriva dall’accordo delle parti.

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