Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17102 del 08/02/2018
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17102 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOMORETSKYI VOLODYMYR nato il 05/08/1986
avverso la sentenza del 10/06/2016 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 08/02/2018
RITENUTO IN FATE-0 E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di ROMA, con sentenza in data 10/06/2016, condannava alla pena ritenuta di
giustizia DOMORETSKYI VOLODYMYR in relazione al reato di cui all’art. 650 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vari motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di non
punibilità ex art. 131-bis cod. pen..
risponde del reato previsto dall’art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all’invito a
presentarsi presso un ufficio di p.s. ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale, in quanto l’ordine
di allontanamento del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dall’art. 14 del
D.Lgs. n. 286 del 1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti” (Sez. 1, n. 32974
del 20/05/2010,Pg in proc. Gradinariu, Rv. 248273).
La sentenza va annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 08/02/2018
Il Consigtière Es nsore /
Il Presidente
ANGELA TARDIO
Il primo assorbente motivo è fondato poiché, secondo il costante orientamento di legittimità “Non