Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17100 del 28/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17100 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DAVI’ IVAN N. IL 24/07/1977
avverso la sentenza n. 2287/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/03/2013

-1- Davi Ivan„ già condannato con sentenze di primo e di secondo grado — fribunale monocratico
di Palermo in data 17.9.2010 e corte di appello della stessa città in data 20.9/30.11.2012 — alla
pena di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa per il delitto di ricettazione
continuata di cinque assegni bancari provento di furto – ex art. 648 c.p capi a,b,c,d,f,g,-. – ricorre
avverso la seconda decisione, denunciando, con il richiamo all’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.,carenza
di motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità e rilevando, in particolare, l’inattendibilità
delle persone offese che hanno dichiarato di aver ricevuto da lui i titoli provento di furto.
Il ricorso è inammissibile per non indicare circostanze e ragioni, quali che siano a sostegno degli
assunti a contrasto con il ragionamento giustificativo giudiziale che non viene per nulla, pur a
sommi capi, indicato. Ragionamento giudiziale peraltro che motiva sulla provenienza delittuosa dei
titoli, indica la condotta della messa all’ incasso dei titoli ceduti, segnala I’ affidabilità delle
deposizioni dei testi che hanno posto all’ incasso gli assegni dopo averli ricevuti dall’ imputato o
che hanno ceduto a terzi che li avrebbero a loro volta posti all’ incasso. Il discorso giustificativo
difensivo all’ incontro si rivela del tutto generico, senza alcun riferimento al concreto processuale,
tanto che potrebbe essere adattato, per la sua estrema assertività e genericità, a qualsiasi decisione
avente ad oggetto condotte di ricettazione.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28.3.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Roberto Aniello, per l’inammissibilità del ricorso.

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