Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1710 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1710 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze
Maurizio Mori, nato a Siena il 21/11/1960
Bettarini Paola, nata a Signa il 22/07/1962
awerso la sentenza del 02/03/2011 del Giudice di Pace di Firenze R.G. n. 122/2011
nei confronti di Baldinotti Mario, nato a Lastra a Signa 11 14/08/1946
visti gli atti, il prowedimento impugnato e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 02/03/2011 il Giudice di Pace di Firenze ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Mario Baldinotti, imputato in relazione al delitto di diffamazione in
danno di Maurizio Mori e Paola Bettarini, per difetto di querela, ritenendo di non rawisare la
manifestazione della volontà punitiva nella denuncia — querela presentata da questi ultimi.
2. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione da parte del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, del Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Firenze e del difensore e procuratore speciale del Mori e della Bettarini.
I ricorsi lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli arti. 120 cod. pen., 129 e 336
cod. proc. pen.
1

Data Udienza: 05/12/2013

Considerato in diritto
1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale presso la Corte
d’appello di Firenze sono fondati.
La manifestazione della volontà di punizione è infatti univocamente desumibile dall’espressa
qualificazione dell’atto depositato dalle parti in data 11/10/2009 come denuncia — querela.
Esclusa, infatti, la necessità di formule sacramentali (Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013, De
Meo, Rv. 255885), assume rilievo decisivo il significato tecnico dell’espressione querela

dell’orientamento, si veda Sez. 3, n. 397 del 26/06/1979 – dep. 10/01/1980, Titone, Rv.
143876, a proposito di un’ipotesi nella quale l’atto era appunto qualificato ‘denunzia-querela’
e conteneva l’esposizione dei fatti attribuiti all’imputato).
Restano assorbiti i motivi di doglianza espressi dalle parti civili.
2. La sentenza impugnata va, in conclusione, annullata con rinvio al Giudice di Pace di
Firenze per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Firenze.
Così deciso in Roma il 05/12/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

adoperata dalle persone offese (negli stessi termini, a riprova del carattere risalente

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