Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 171 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 171 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSETTANI MATTEO N. IL 23/01/1980
avverso la sentenza n. 2506/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) cori riguardo al prime motivo, lo stesso, nel riproporre, in sostanza, la medesima
doglianza già sottoposta all’attenzione del giudice d’appello, e nel presentare come
apodittica rafferinazione contenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui il ricorrente
e l’allora coimputata Sa.npaolesi Silvia (anch’essa condannata e non ricorrente) erano
stati sorpresi dalla persona offesa “all’interno di un locale adiacente alla sua
abitazione, dove erano penetrati dopo aver rotto il vetro di una finestra”, passa sotto
silenzio il fatto che, secondo quanto pure si afferma, subito dopo, nella medesima
sentenza, la persona offesa aveva anche precisato “di avere udito i colpi che avevano
mandato in frantumi il vetro e di avere subito dopo sorpreso i due all’interno del
locale”; il che valeva a selentire la tesi, poi riaffacciata nel ricorso, che la rottura del
vetro potesse essere stata opera di altri soggetti che, in precedenza, si fossero
introdotti in quel medesimo locale;
h) con riguardo al secondo motivo, palesemente privo di giuridico fondamento
appare l’argomento sul quale esso si fonda, e cioè il preteso contrasto esistente nella
motivazione dell’impugnata sentenza tra la ritenuta non concedibilità delle attenuanti
generiche. a cagione dei “numerosi precedenti penali degli imputati” e della
“mancanza di qualsiasi elemento valorizzabile a loro favore” (elementi da riguardarsi
come OiÙ ce idonei, di per sé, a giustificare il diniego di dette attenuanti), e la
parinnent ri::enuta revocapilità della misura cautelare della custodia in carcere, cui
gl’iranutati .erano stati sontoposti, in considerazione della loro giovane età, che li
rendeva “putenzialmente recuperabili”, e della “non rilevantissima gravità del fatto”;
contrasto, quello anzidetto, la cui inconsistenza appare evidente ove si tenga presente
la clivei-sità dei criteri che presiedono, da una parte, alla determinazione del
trattan-,ente senzionatorio e, dall’altra, al mantenimento o meno delle misure
cautelari:
rilenina inammksihilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.c.p., ivi ce trpresa„ in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’ilpplica.ione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi eqao . Caisare in euro mille;
P. Q. M.

RILE\ÌATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu confermato il
giudizio di penale responsabilità di ROSETTANI Matteo in ordine al reato di
violazione di domicilio aggravata in danno di Lanari Emiliano;
-che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando come immotivati:
1) la ritenuta addebitabidtà ad esso imputato della rottura del vetro di una finestra,
nella quale si era fatta consistere la contestata aggravante di cui all’ultimo comma
dell’art. 614 c.p.:
2) la mancata concessione delle attenuanti generiche;

La. Corte (1chIarL linamm ssibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del . )-i .oced mento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decist

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