Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 171 del 12/10/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 171 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
ABDELHAK MOHAMED AYMEN N. IL 07/02/1986 .
avverso la semeura i,917/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/06/2015
visti gli atti, la senl-enza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/10/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.( 74-,- 1,9
che ha concluso per ,4=’
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i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/10/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, ABDELHAK Mohamed Aymen avverso la
sentenza della Corte d’appello di Genova che il 30.6.2015 ha confermato la sentenza del
GIP del Tribunale di Imperia che il 27.9.2014 lo aveva condannato per rapina
Deduce il ricorrente che i giudici d’appello hanno confermato la sentenza ritenendo
corretto l’aumento ex articolo 63 co 4 c.p. per la recidiva, contestata ai sensi dell’articolo

della Corte Costituzionale n. 185 del 2015 che ha ritenuto illegittima la previsione di
applicazione obbligatoria della recidiva nei casi previsti dall’articolo 99 comma 5.
Il ricorso è infondato considerato che il primo giudice aveva ritenuto sussistente la
contestata recidiva non solo perché obbligatoria, atteso il titolo del reato contestato, ma
anche e soprattutto perché i numerosi precedenti penali di cui il ricorrente risultava
gravato (in specie: detenzione a fine di spaccio di stupefacente, furto, violazione di
domicilio, ricettazione, resistenza e lesioni a P.U.) posti in relazione con la condotta
contestata in questo processo erano idonei in concreto ad indicare una più accentuata
colpevolezza e una maggiore pericolosità del prevenuto.
Premesso che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui
punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed
inscindibile, una sola entità logico-giuridica, deve rilevarsi che le argomentazioni del
primo giudice, tra l’altro non impugnate in sede di gravame, rispondono ai principi fissati
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 185 del 2015 considerato che il Tribunale ha
proceduto all’ accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che
hanno legittimato l’applicazione della contestata recidiva
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma il 12.10.2016

99 co 4 e 5 c.p. Sostiene che tale decisione deve ritenersi errata alla luce della sentenza

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