Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17097 del 08/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17097 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JARMOUNI ABDERRAHIM nato il 23/06/1979
avverso la sentenza del 13/03/2017 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 08/02/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIUDICE DI PACE di LIVORNO, con sentenza in data 13/03/2017, condannava alla pena ritenuta
di giustizia JARMOUNI ABDERRAHIM in relazione al reato di cui all’art. 14 ter, comma 5, dlgs n. 286
del 1998,
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile in quanto generico.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 08/2/2018
Il Co
stensore
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base