Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17096 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17096 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLORTEGUI VILLANUEVA FREDY nato il 09/10/1978 a LIMA ( PERU’)

avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/01/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 18/03/2013, nei confronti
di OLORTEGUI VILLANUEVA FREDY in relazione al reato di cui all’ art. 22, comma 12 LS n. 286 del
1998, 18, comma 1, d.lgs. n. 276/03.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile in quanto:
– generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di

censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli
elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché
privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che
sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare
i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
– propone censure di merito. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai
poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica,
introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del
vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un
giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente
allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi
processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere
considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e
nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica
del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle
risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una
diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei
fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E’ stato ulteriormente
precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006,
non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici
di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali
può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano
indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della
motivazione rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu oculi’, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime

inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le

incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Il

re Estenso
O

IL

Così decis il 08/02/201

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