Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17094 del 08/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17094 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VINCI ALDO COSIMO nato il 16/09/1968 a MARSALA
avverso la sentenza del 24/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 08/02/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 24/04/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 01/10/2015, nei
confronti di VINCI ALDO COSIMO in relazione al reato di cui all’ art. 4 L$ n. 110 del 1975,
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile perché generico.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 8/02/2018
Il Consig Estenso
A
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base