Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17092 del 08/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17092 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI VINCENZO nato il 20/06/1988 a PESCARA
avverso la sentenza del 02/03/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 08/02/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 02/03/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 05/06/2014, nei confronti di SPINELLI
VINCENZO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 2 e 7
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n. 895 del 1967.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello,
sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Il Presidente
ANGELA TARDIO
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indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.