Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17091 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17091 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHARKA

vic-r OR nato il 04/12/1975 a LUSHNJE( ALBANIA)

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 21/04/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TERAMO, in data 19/11/2015, nei confronti di SHARKA
VICTOR confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli art. 2, 4 e 7 L n. 895 del 1967, 3 I.
n. 110/75 (così riqualificata la contestazione di cui all’art. 648 cod. pen.).
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente
da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del

è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Il Presidente
ANGELA TARDIO

24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non

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