Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17089 del 08/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17089 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Maltese Alessandro, nato a Napoli il 28/4/1992

avverso la sentenza del 26/11/2013 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in punto di
pena

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/11/2013, la Corte di appello di Napoli confermava la
pronuncia emessa il 23/5/2013 dal locale Giudice per l’udienza preliminare, con
la quale Alessandro Maltese era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all’art.
73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato alla pena di quattro anni di
reclusione e 27 mila euro di multa; allo stesso era ascritto di aver detenuto a
fine di spaccio circa 117,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Data Udienza: 08/03/2016

2. Propone ricorso per cassazione il Maltese, deducendo – con unico motivo
– la nullità della sentenza per illegittimità del trattamento sanzionatorio. In esito
alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la pena irrogata dalla
Corte di appello risulterebbe illegittima, attesa la natura di droga leggera della
sostanza in oggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio, sì che l’affermazione della
penale responsabilità deve ritenersi non più contestata.
Orbene, osserva il Collegio che, successivamente alla pronuncia impugnata,
con la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, d.l. 30 dicembre
2005 n. 272, convertito con modificazioni dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49,
rimuovendo le modifiche da essi apportate agli articoli 13, 14 e 73, d.P.R. n. 309
del 1990; sono ritornati così applicabili, tra l’altro, i commi primo e quarto
dell’articolo 73 per come dettati prima del suddetto intervento normativo, e
dunque ha recuperato vigenza l’irrogazione di una pena più mite nei reati
attinenti alle cd. droghe leggere (da due a sei anni di reclusione, oltre a multa,
anziché da sei a venti anni di reclusione, oltre a multa) e di una pena più severa
per le cd. droghe pesanti (la reclusione salita al

range otto-venti anni, così

sostituendo quella appena richiamata da sei a venti anni).
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Napoli, per nuova determinazione del
trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 1’8 marzo 2016

Il

sigliere estensore

ente

3. Il ricorso è fondato; con la precisazione che lo stesso risulta proposto

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