Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17089 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17089 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAINATO ROBERTO nato il 21/01/1979 a LOCRI

avverso l’ordnanza del 05/06/2017 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il Tribunale di CALTAGIRONE, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data
05/06/2017, accoglieva la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra quattro
sentenze avanzata da Roberto SAINATO.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione
con riguardo al trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le

esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la

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