Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17088 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17088 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORLANDO DONATO N. IL 07/09/1973
avverso la sentenza n. 3614/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
21/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/03/2013

Orlando Donato, già condannato, in abbreviato,con sentenza di primo grado — tribunale di
Foggia, sez. distaccata di Cerignola in data 16.6.2010 – alla pena di complessivi mesi sei di arresto
per le contravvenzioni di porto di coltello e di possesso ingiustificato di chiavi a brugola di diversa
misura ex artt. 699 comma 2 e 707 c.p., ricorre avverso la decisione in grado di appello- sentenza
della corte di appello di Bari in data 21.2/16.5.2012- che, ritenuta la continuazione tra le due
contravvenzioni, riduceva la pena nella misura di mesi 4 e giorni 10 di reclusione, deducendo nell’
ordine: riqualificazione del fatto del porto di coltello alla stregua del!’ art. 4,comma 2 1. n.
110/1975, inoffensività del porto delle chiavi a brugola, omessa motivazione in ordine al diniego
della concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente calato nel merito: i giudici di merito hanno
invero qualificato il reato di porto di coltello quale contravvenzione ai sensi dell’art. 4 1.
n.110/1975, per come si evince chiaramente dal fatto della mancanza di prova che l’arma fosse a
scatto o a serramanico, tant’ è che, ravvisata la continuazione tra le due contravvenzione contestate,
hanno ritenuto più grave , in base alla pena edittalmente prevista, il reato di cui all’art. 707 c.p.. E
per la verità il porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio integra il reato previsto dall’art. 4
della legge 18 aprile 1975, n. 110, quando si accerti in concreto l’attitudine all’offesa, non essendo
in tal caso necessaria alcuna verifica sull’idoneità lesiva in astratto ( Sez. 2, 21.11/10.12.2012,
Rahamani, Rv 253903) . Quanto alle ulteriori doglianze della difesa, correttamente i giudici di
merito hanno attestato che le tre chiavi a brugola sono strumenti con attitudine alla effrazione, che
permettono cioè l’ accesso a dispositivi di fissaggio altrimenti inaccessibili, e che la concessione
delle attenuanti generiche era preclusa dalla “negativa personalità dell’ imputato,
pluripregiudicato”.Ed è noto che tra gli elementi di valutazione che il giudice può utilizzare ai fini
dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod.pen. si pongono
anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo indicati dall’art. 133
cod. pen.,
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto,deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27.3.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Luigi Riello, per l’ inammissibilità del ricorso.

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