Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17088 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17088 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IHEYI DAVID nato il 05/05/1991

avverso lord nanza del 01/06/2017 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso a.le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza 01/06/2017, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di BERGAMO
rigettava l’istanza di rimessione in termini per presentare opposizione al decreto penale di
condanna n. 570/2017 del 27.4.2017 formulata in data 31.5.2017 nell’interesse di IHEYI DAVID.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione IHEYI DAVID, a mezzo del proprio
difensore, deducendo la violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 175
cod. proc. pen., denunciando che il decreto penale era stato notificato al difensore d’ufficio pur in
presenza di una invalida elezione di domicilio al medesimo difensore non notificata, allegando che il

lettera raccomandata il proprio assistito della possibilità di presentare opposizione.
Il ricorso è inammissibile poiché generico; esso non si confronta con il provvedimento impugnato
che ha dato atto della regolarità dell’elezione di domicilio, effettuata in lingua nota all’indagato, e
della insussistenza di un 4 caso fortuito o forza maggiore nella scelta del difensore di utilizzare la
posta per intrattenere contatti con il proprio cliente, senza proporre esso stesso l’opposizione (Sez.
6, Sentenza n. 48272 del 01/12/2015, Calatri, Rv. 265849).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Il Presidente
ANGELA TARDIO
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ritardo nell’opposizione era dipeso dal tempo occorrente al difensore medesimo per avvisare con

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