Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17087 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17087 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERO PROSPERO N. IL 25/01/1972
avverso la sentenza n. 2222/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (A,T
che ha concluso per
Q. iv.

(

cbt-1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

mV i’ o

Data Udienza: 27/03/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 novembre 2011, la Corte di appello di Ancona, sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da Vero Prospero,
con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione di materiale
elettromeccanico oggetto di furto in danno di Trenitalia S.p.A. nonché di autoradio e
torcia elettrica sottratte ad Ausili Gabriele ed era stato condannato, ritenuta la lieve
entità dei fatti, alla pena di otto mesi di reclusione e duecento euro di multa.
rinvenimento del materiale nella disponibilità dell’ imputato e nella mancanza di
alternative giustificazioni del possesso dei beni.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica, posto che Vero
è stato trovato in possesso dei beni in coincidenza temporale con la loro sottrazione
e in occasione dell’ arresto in flagranza per il tentativo di furto di autovettura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché reitera identiche questioni già poste con l’ appello
e disattese dalla Corte territoriale con motivazione che, in quanto non
manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
Il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese
processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende, che in ragione dei
profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo
liquidare in C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 27 marzo 2013

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta del

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