Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17087 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17087 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALAIA PIO nato il 08/12/1985 a CATANZARO

avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 07/03/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANZARO, in data 29/12/2014, nei
confronti di PALAIA PIO in relazione al reato di cui agli artt. 75, comma 2, 76, comma 3, D.LGS. n.
159 del 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vari motivi.
Ad avviso del Collegio:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilita’, è inammissibile, in quanto generico. Tra i requisiti del

motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati
della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla , base delle sue
lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art.
581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata,
non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato;
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in
quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez.
6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609
del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

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