Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17085 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17085 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL HARMAOU[ MOHAMED nato il 15/08/1974

avverso l’ordinanza del 18/04/2017 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso aile parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza del 18/04/2017, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di TORINO, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede
esecutiva fra due sentenze presentata nell’interesse di EL HARMAOUI MOHAMED.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione EL HARMAOUI MOHAMED, a mezzo
del proprio difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la
convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal
vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, conformemente al costante

difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e
addirittura unkastratta programmabilità) degli episodi delittuosi; il lasso di tempo trascorso; le
differenti modalità del fatto.
Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell ‘iordinanza impugnata, che non è certo
affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo
stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il O 02/201

Il Co,igtir4/stens.

9/

Il Presidente
ANGELA TARDIO

orientamento di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119): il

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