Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17084 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17084 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COZZO GIOVANNI N. IL 31/08/1949
avverso la sentenza n. 491/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 01/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/03/2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Luigi Riello, per l’annullamento senza rinvio
perché il reato è estinto per prescrizione; Udite le conclusioni del difensore dell’imputato, avv.
Tedesco Gennaro, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
-1- Cozzo Giovanni, già condannato con sentenza di primo e secondo grado – tribunale in
composizione monocratica di Sassari in data 1.10.2010 e corte di appello di Cagliari, sez.
distaccata di Sassari in data 1.3/30.4.2012 -, alla pena di mesi sei di reclusione ed curo 450,00 di
multa per il delitto, ex artt. 61 n. 11 e 646 c.p., di appropriazione indebita aggravata di beni
costituenti patrimonio aziendale di una società fallita,
ricorre avverso la seconda decisione,
denunciando la illegittimità sotto quattro profili per il momento sinteticamente enunciati : omessa
rilevazione della già maturata prescrizione del reato, improcedibilità della azione penale per
mancanza di querela attesa r insussistenza della aggravante contestata ex art. 61 n. 11 c.p. mancanza
di prova 4i–prova oltre ogni ragionevole dubbio della ritenuta sussistenza del dolo proprio
dell’appropriazione, di voler convertire il possesso in dominio; d) indebita valorizzazione della
deposizione della persona offesa, costituitasi parte civile, a scapito delle deposizioni testimoniali
offerte dalla difesa.
-2- In breve il fatto come ricostruito dai giudici di merito: L’imputato, amministratore unico della
Setam, società operante nel settore della distribuzione delle carni , stipulava in data 26.2.2003,
previa autorizzazione del giudice delegato, un contatto di affitto d azienda, coinvolta nel fallimento
della società Sarda Alimentari Carni s.p.a.-Sac-, con il curatore avv. Giovanni Bassu. La stipula del
contatto era preceduta o , comunque, era contestuale alla attestazione dell’ imputato della
corrispondenza dei beni aziendali ricevuti a quelli indicati nelf inventario redatto in sede
fallimentare, allegato al contratto e controfirmato dalle parti. Dopo appena un mese, l’ imputato ha
smesso di pagare il canone pattuito, il curatore aveva ottenuto una sentenza di risoluzione del
contratto, con l’ ausilio di un ufficiale giudiziario e di un fabbro era rientrato nel possesso dei locali
della azienda ed aveva così constatato la sparizione di numerosi beni aziendali, quelli indicati nel
capo di imputazione. I giudici di merito hanno prestato fede alle dichiarazioni del curatore, hanno
valorizzato il contenuto del verbale di consegna, le annotazioni ivi contenute deponenti per un
controllo effettivo del materiale consegnato, la professionalità dell’imputato che aveva versato a
titolo di caparra la cospicua somma di circa 80.000 a scapito delle,dichiarazioni, posizionate sulla
linea difensiva delr imputato, dei testi presentati a difesa, e collaboratori dell’imputato, nel senso
della mancanza o della inefficienza di molto del materiale aziendale.
-3- Preliminare ed assorbente di ogni altro rilievo è la constatazione delravvenuta prescrizione del
reato alla data della decisione di secondo grado: invero a fronte della indicazione generica della data
di consumazione del reato nel contesto della formulazione del capo di imputazione- in data
anteriore e prossima al 30.9.2004- occorre richiamarsi al principio giurisprudenziale consolidato
alla cui stregua allorché la data del commesso reato, rilevante ai fini della applicazione di

una causa di estinzione, sia incerta, occorre riferirsi a quella – tra le molteplici date
possibili – che sia più favorevole per l’imputato. Ora la volontà di appropriarsi delle cose
indicate nel capo di imputazione può ben farsi risalire alla data del comportamento del prevenuto
che,una volta verificatasi la consegna dei beni dell’azienda in data 7.4.2003, ha omesso di pagare i
canoni correlati al contratto stipulato, nonché a rifiutare la consegna dei beni aziendali tanto da
costringere la persona offesa a richiedere ed ottenere un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c.
per I ‘immissione forzata nel possesso. Situazione comportamentale che di certo si colloca in data
anteriore alla pronuncia del giudice di appello intervenuta il
1.3.2012.P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 27.3.2013

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