Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17084 del 08/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17084 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TURSI FRANCESCO nato il 09/08/1981 a ROMA
avverso l’ordmanza del 20/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso ade parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 08/02/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di ROMA, con ordinanza in data 20/04/2017, rigettava l’istanza di
TURSI FRANCESCO volta a ottenere il differimento dell’esecuzione per motivi di salute e la
detenzione domiciliare,
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge e vizio di
motivazione.
Il motivo è inammissibile poiché il ricorso propone censure di merito e in fatto, senza confrontarsi
con il provvedimento impugnato nel quale sono puntualmente esposti gli elementi che consentono
di escludere l’esistenza di una patologia incompatibile con la detenzione e, comunque, una
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Il
adeguata revisione critica necessaria per accedere alla misura richiesta.