Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17083 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17083 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPENNATO PASQUALE N. IL 06/03/1953
avverso la sentenza n. 974/2006 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
28/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/03/2013

Spennato Pasquale, già condannato con sentenza di primo grado e secondo grado — tribunale in
composizione monocratica di Avezzano in data 10.6.2005 e corte di appello di L’Aquila in data
28.1/14.2.3011- alla pena di anni uno,mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa per il
delitto, ex artt. 81 cpv. e 648 c.p., di ricettazione continuata di contrassegni assicurativi,fogli di via
per autoveicoli, carte di circolazione, patenti in bianco, ricorre avverso la seconda decisione,
denunciando l’ omessa motivazione in ordine al diniego di concessione dell’attenuante della
speciale tenuità del fatto ai sensi del secondo comma dell’articolo predetto.
Il ricorso è inammissibile nella misura in cui svolge il tentativo di sostituire valutazioni di merito a
quelle correttamente operate dal giudice di merito: il quale ha fatto perno sul numero e qualità dei
documenti contraffatti per desumerne la notevole capacità criminale del prevenuto e la potenzialità
di contatti con ambienti criminali da cui verosimilmente provenivano i documenti ricettati Non solo
quindi il giudice di merito ha ritenuto la non tenuità del danno sul versante economico, ma ha tratto
un giudizio di notevole capacità criminale del soggetto per la quantità e qualità dei documenti
ricettati. Ed è noto che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in
via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel
senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando
superflua ogni ulteriore indagine; ciò nonostante,nel caso di specie, il giudice di merito ha
proceduto alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 cod. pen.,
che consentono di configurare l’attenuante “de qua”, e l’ ha esclusa per la ritenuta emersione di
elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo ( collegamenti con ambienti i
criminali), sia sotto il profilo soggettivo ( capacità a delinquere dell’agente).
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto,deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27.3.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Luigi Riello, per l’ inammissibilità del ricorso;

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