Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17083 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 17083 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSANO GIUSEPPE ROCCO nato il 17/02/1978 a BITONTO

avverso la sentenza del 14/08/2015 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il/J. TRIBUNALE di BARI, con sentenza in data 14/08/2015, applicava nei confronti di CASSANO
GIUSEPPE ROCCO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione atizatrilreM al
reati di cui agli artt. 75, comma 2, D.LGS. n. 159 del 2011,116 cod. strada.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.

Il ricorso è in parte fondato.

inammissibile: è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.

La condotta di cui all’art. 116 cod. strada è stata depenalizzata, sicché si impone l’annullamento
senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

È fondato anche il motivo di ricorso che riguarda il reato di cui alliart. 75, comma 2, d.lgs. n. 159
del 2011, contestato come violazione della prescrizione honeste vivere, poiché la violazione
delkindicata prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi non assume penale rilevanza.
Il Collegio intende richiamarsi, sul punto, al recente mutamento della giurisprudenza di legittimità
(SU n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496) che ha escluso la penale rilevanza delle
violazioni delle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi», di cui albrt. 75 d.lgs.
n. 159 del 2011 (già art.9, comma 2, I. n. 1423 del 1956), stabilendo il seguente principio di
diritto: «L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le
leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di
soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il
cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta
inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di
prevenzione».
La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Dai disposti annullamenti discende l’eliminazione del relativo aumento di pena di giorni 10 di
reclusione (giorni 15 di reclusione, come determinati dalle parti nell’accordo, ridotti per il rito).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla contestazione di cui all’art. 116
cod. strada perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e con riferimento alla

Il motivo di ricorso che riguarda la prescrizione di non allontanarsi dal luogo di residenza è

contestazione di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 limitatamente alla prescrizione di
vivere onestamente perché il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di giorni dieci di
reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

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