Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17083 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17083 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GESUITO CLAUDIO, nato a Bari il 06/12/1986;
avverso la sentenza del 07/07/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Piero Gaeta, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Bari, su conforme
richiesta delle parti, applicava al Gesuito, ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. la
pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine
ai reati di rapina e violazione di misure di prevenzione.
1

Data Udienza: 05/04/2016

2.Ricorre per cassazione l’imputato, nel suo stesso interesse, deducendo, con un
primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, per non avere il
G.I.P. adottato congrua motivazione con riferimento all’esistenza di cause di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in secondo luogo, vizio della
motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato oltre che generico.
1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte
del G.I.P. delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,
senza, tuttavia, specificare quale tra esse sarebbe stata sussistente nel caso
concreto.
Deve rammentarsi che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
condivisa dal Collegio, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen., è
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la
mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla
indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice
l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez.6, n.
250 del 30/12/2014, Barzi; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli).
2.11 secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente,
nella sostanza, si duole della misura della pena applicata quale effetto del
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali, tuttavia,
non facevano parte dell’accordo tra le parti sottoposto alla valutazione del
giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura
della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ovvero la mancata
considerazione di circostanze (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano; Sez.
3, n. 18735 del 2703/2011, Ciliberti; Sez. 3, ordinanza n. 4187 del 30/11/1995,
Canna).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila/00 alla
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 05.04.2016.

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