Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17082 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17082 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BATTISTIN GIANFRANCO nato il 03/07/1965 a VITERBO

avverso l’ordinanza del 06/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di ROMA, con ordinanza in data 06/04/2017, rigettava l’istanza di
affidamento (47 ord. pen.) e dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in casi particolari
(90 DPR n. 309/90) e di sospensione dell’esecuzione per ragioni di salute avanzate nell’interesse di
BATTISTIN GIANFRANCO.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta mancanza della
documentazione necessaria a disporre l’affidamento ex art. 90/94 DPR n. 309/90, dovendo
procedere d’ufficio il Tribunale ad acquisire l’eventuale documentazione mancante;
Il ricorso è inammissibile poiché:
– erano originariamente inammissibili le istanze non corredate dalla prescritta documentazione,
tenuto conto che compete al ricorrente produrla allo scopo di supportare la richiesta di applicazione
delle misure alternative;
– è generico laddove non si confronta con il provvedimento impugnato con riguardo alla valutazione
dei presupposti per la concessione degli altri benefici, essendo prospettate censure in fatto a
contenuto meramente assertivo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

– vizio di motivazione con riferimento alle residue istanze.

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