Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17082 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17082 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Bevilacqua Alessandro, nato a Reggio Calabria, il 10 maggio 1998
avverso la sentenza n. 1814/15 emessa in data 26 novembre 2015 dal Tribunale
di Reggio Calabria.
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le note scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26 novembre 2015 il Tribunale di Reggio Calabria
applicava a Alessandro Bevilacqua, imputato del delitto di rapina impropria, secondo l’accordo intervenuto tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di
anni tre di reclusione ed C 800,00 di multa.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per l’annullamento,
sostenendo l’erronea applicazione dei paramenti commisurativi di cui all’art. 133
cod. pen. e l’eccessività della pena concretamente applicata.
OSSERVATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha precisato che le statuizioni concordate dalle parti in sede
di patteggiamento e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica,
non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per
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Data Udienza: 05/04/2016

cassazione, se non nel caso di vera e propria illegittimità, che ricorre solo quando la pena finale esorbita i limiti minimi e massimi posti dalla norma incriminatrice.
Ne consegue che la parte che abbia prestato il proprio consenso
all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del
difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo
dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4,

Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2016.

Sentenza n. 38286 del 08/07/2002 Rv. 222959).

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